Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 9 pagine

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L’avamprogetto di ordinanza è stato quindi trasmesso loro il 21 maggio 2008, simultaneamente all’apertura dell’indagine conoscitiva. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha trattato l’avamprogetto nella seduta del 17 giugno 2008, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale nella seduta del 26 giugno 2008. In presenza del capo del Dipartimento di giustizia e polizia le commissioni hanno preso atto dell’avamprogetto di ordinanza; alcune disposizioni hanno suscitato domande. Nessuna commissione ha tuttavia trasmesso raccomandazioni al Consiglio federale.

2. Sintesi dei pareri espressi

2.1 Osservazioni generali

Svariati Cantoni approvano espressamente l’avamprogetto nella sua integralità (AG, AR, BL, LU, NE, NW, UR, VD, ZG). BE si rammarica di non essere stato associato al gruppo peritale incaricato di elaborare l’avamprogetto di ordinanza e formula numerose osservazioni sulle disposizioni previste. Ritiene inoltre prematura un’entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e propone di differirla al 1° aprile o al 1° luglio 2009. Deplora infine che l’avamprogetto non si pronunci sulla sorte delle direttive dell’11 aprile 2002 della CDCGP sui rinvii coatti per via aerea nonché su quella della Convenzione del 10 aprile 2003 tra la CDCGP e il DFGP sullo svolgimento dei rinvii accompagnati per via aerea. BS rimanda alle osservazioni del comandante della polizia cantonale. GL approva in linea di massima l’avamprogetto fatte salve due osservazioni (art. 10 e 23). Per JU l’avamprogetto non richiede osservazioni particolari, ma il Cantone è tuttora contrario ai dispositivi inabilitanti. OW rileva che l’ordinanza disciplina l’uso della coercizione in modo più dettagliato rispetto alla maggior parte delle leggi cantonali di polizia; questo modo di fare migliora la certezza giuridica, ma genera inevitabilmente lacune che possono provocare incertezze per le autorità d’esecuzione. SG chiede di precisare che le disposizioni applicabili ai trasporti per via aerea si applicano per analogia anche alle estradizioni. SH approva l’avamprogetto, ma rende attenti all’importanza di armonizzare le disposizioni cantonali e federali in materia. SO esprime il suo scetticismo sul grado di dettaglio dell’avamprogetto e mette in evidenza l’impatto che la legislazione federale in materia avrà sulle legislazioni e le prassi cantonali. SO rileva anche che l’elenco esaustivo dei mezzi coercitivi ammessi non semplifica i compiti di polizia; quest’ultima deve far fronte regolarmente a nuove situazioni e dovrebbe quindi disporre di un sufficiente potere d’apprezzamento. Secondo SO, l’applicazione del principio della proporzionalità offre garanzie sufficienti alle persone contro cui può essere impiegata la coercizione di polizia. SZ è sostanzialmente d’accordo con l’avamprogetto, ma propone diverse modifiche (si vedano le osservazioni agli art. 4, 5, 6, 7, 14, 23). Anche TG approva l’avamprogetto fatte salve due proposte (si vedano le osservazioni agli art. 12 e 13). ZH deplora che le disposizioni della legge e quelle dell’ordinanza non siano meglio collegate tra loro e, per ovviare a tale inconveniente, propone riformulazioni di diverse disposizioni dell’avamprogetto (si vedano le osservazioni agli art. 3, 6 e 7).

L’ISP precisa che il suo parere concerne soltanto le disposizioni sulla formazione (capitolo 4 dell’avamprogetto d’ordinanza) e rileva che queste ultime sono sufficientemente precise per raggiungere un’«unità di dottrina», lasciando la flessibilità necessaria. Amnesty International ritiene in linea di massima che l’avamprogetto d’ordinanza presenti alcune gravi lacune da colmare e qualche imprecisione da correggere. Amnesty International approva il fatto che il Consiglio federale abbia mantenuto le sue promesse vietando l’uso dei dispositivi inabilitanti nell’ambito dei rinvii per via aerea. Secondo Amnesty International, è importante che l’attuazione di misure che potrebbero pregiudicare i diritti fondamentali sia disciplinata in modo molto rigido e preciso. L’ordinanza non dovrebbe quindi contenere espressioni quali «se possibile» o «eccezionalmente». Amnesty International rammenta infine la sua opposizione di principio alla delega a società private di compiti legati all’uso della coercizione. La FSFP segnala la sua opposizione di principio all’assegnazione di compiti di polizia all’esercito o a privati e propone diverse riformulazioni di disposizioni dell’ordinanza.

2.2 Principali tendenze