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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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Avamprogetto dell’23 aprile 2008
Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione
(Ordinanza sulla coercizione, OICo)
del ...
Il Consiglio federale Svizzero,
visti gli articoli 14, 16, 17 capoverso 1, 26 e 29 della legge del 20 marzo 20081 sulla coercizione,
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Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1La presente ordinanza disciplina l’impiego della coercizione e delle misure di polizia secondo la legge sulla coercizione.
2Nei casi di estradizione, o di trasferimento in vista di un’estradizione, da parte di un’autorità estera di perseguimento penale, il trasporto via terra negli ambiti di competenza delle autorità federali è retto dalla presente ordinanza. Ai trasporti per via aerea si applicano per analogia gli articoli 25-29 e 30 capoverso 1 se le persone da estradare o estradate sono accompagnate da organi di polizia svizzeri.
Capitolo 2: Mezzi coercitivi
Sezione 1: Impiego dei mezzi coercitivi in funzione dei compiti
Art. 2 Principio
1 Per la coercizione di polizia, gli organi della Confederazione che svolgono compiti di polizia (organi di polizia) possono utilizzare unicamente mezzi coercitivi dichiarati idonei e raccomandati un organo di specialisti (art. 13 cpv. 1).
2 Per mezzi coercitivi si intendono armi, mezzi ausiliari e munizioni.
RS ..........
1 RS … 2008–......