Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 9 pagine

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Trasporti senza ordine formale (art. 25)

Nessuna osservazione

Veicoli adibiti al trasporto (art. 26)

Nessuna osservazione

Preparazione del trasporto (art. 27)

BE, ZH e l’ISP chiedono di sostituire il termine «caposquadra» con «teamleader», correntemente usato nella pratica. Tale osservazione si applica anche all’articolo 28. Amnesty International auspica che la formulazione della disposizione sia modificata in modo da escludere che società private possano essere incaricate di effettuare rinvii.

Livelli d’esecuzione dei rinvii (art. 28)

Per AI l’ordinanza deve menzionare il numero di persone che devono accompagnare la persona da rimpatriare. Su un volo di linea la persona da rimpatriare andrebbe in ogni caso accompagnata. La prassi ha dimostrato che spesso sono necessari tre accompagnatori per garantire il normale svolgimento del volo. BE segnala di prevedere in linea di massima tre accompagnatori per i rinvii di livello 2. L’espressione «di regola» che figura nell’ordinanza conferisce la necessaria flessibilità. In definitiva, il numero di accompagnatori deve essere fissato in base a un’analisi concreta dei rischi. BE osserva inoltre che la disposizione parla sia di agenti in civile sia di agenti di polizia; la terminologia andrebbe uniformata. SG chiede che in occasione dei rinvii di livello 2 sia possibile impiegare anche altri mezzi d’immobilizzazione diversi dalle manette; il termine «manette» andrebbe quindi sostituito con «mezzi d’immobilizzazione».

Colloquio di preparazione (art. 29)

BE chiede che il testo della disposizione riprenda alla lettera l’articolo 15 delle direttive della CDCGP dell’11 aprile 2002. Per GR la disposizione non dovrebbe precisare che il colloquio deve avere luogo qualche giorno prima del rinvio; le autorità devono avere un margine d’apprezzamento e fissare tale scadenza di caso in caso per poter prevenire, se necessario, il rischio di atti di autolesionismo o pericoli per terzi. Secondo SG il capoverso 3 va completato menzionando che gli organi d’esecuzione possono anche rinunciare al colloquio di preparazione se temono atti che possono compromettere il rinvio, in particolare atti di autolesionismo. Inoltre, BE, GR, ZH (polizia cantonale) e l’ISP richiamano l’attenzione sul fatto che la disposizione secondo cui il caposquadra partecipa, per quanto possibile, al colloquio non è praticabile e va quindi soppressa. Un rinvio concerne infatti spesso svariati Cantoni e il caposquadra non può recarsi in ogni luogo. VD sottolinea che il fatto di rinunciare al colloquio di preparazione costituisce la regola piuttosto che l’eccezione, nella misura in cui la procedura prevista dal capoverso 1 si rivela difficilmente praticabile, se non pericolosa nella pratica. Per Amnesty International il caposquadra deve partecipare sistematicamente al colloquio in caso di rinvii di livello 3 o 4. Inoltre, secondo Amnesty International è sbagliato rinunciare al colloquio di preparazione, anche eccezionalmente. Dato che l’assenza di informazioni può cagionare reazioni violente che possono far fallire il rinvio; occorrerebbe sopprimere il capoverso 3.

Bisogni personali (art. 30)

BE, GR, ZH (polizia cantonale) e l’ISP si oppongono alla disposizione secondo cui i pannoloni sono ammessi soltanto con il consenso della persona in questione. Propongono che i pannoloni siano ammessi, eccezionalmente e per motivi giustificati, anche senza il consenso della persona in questione. La misura deve rispettare il principio della proporzionalità e la dignità della persona. In particolare, il ricorso ai pannoloni dovrebbe essere possibile nei confronti delle persone che defecano intenzionalmente al fine di compromettere il loro rinvio. Amnesty International osserva che l’accesso ai servizi igienici rappresenta un’esigenza di base prevista in particolare dalle regole penitenziarie europee e non dovrebbe essere sostituito da altri mezzi, nemmeno in via eccezionale. Amnesty International propone dunque una riformulazione della disposizione.

Effetti personali (art. 31)