Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 9 pagine
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in pericolo né gli altri passeggeri né la sicurezza dell’aeromobile. ZH (polizia cantonale) e l’UFM sono dell’avviso che l’impiego di dispositivi inabilitanti andrebbe permesso fino al momento del decollo. Inoltre, BE, SG, ZH (polizia cantonale) e l’UFM si oppongono al divieto di principio dei mezzi d’immobilizzazione in metallo e propongono di relativizzare tale divieto. SO approva il divieto esplicito dei mezzi d’immobilizzazione in metallo, sottolineando che le alternative a disposizione sono sufficienti.
Mezzi ausiliari (art. 6)
BE critica l’esaustività della lista dei mezzi ausiliari e propone di delegare all’organo speciale la competenza di autorizzare altri mezzi, purché conformi alla legge. L’organo speciale dovrebbe avere tale competenza anche in materia di armi e munizioni. SZ, ZH (polizia cantonale) e la CTPS ritengono superfluo precisare che i cani di servizio devono essere appositamente addestrati. Amnesty International chiede di rinunciare espressamente all’impiego di cani di servizio nei casi di rinvio per via aerea rilevando che tale mezzo è sproporzionato in questo tipo di situazione.
Manganelli e bastoni di difesa (art. 7)
Per quanto concerne la terminologia, si vedano le osservazioni menzionate all’articolo 4. SZ non ritiene necessario precisare che tali strumenti devono essere a prova di rottura e privi di spigoli o punte perché queste caratteristiche sono date per scontate.
Sostanze irritanti (art. 8)
Nessuna osservazione
Dispositivi inabilitanti (art. 9)
BE ritiene che i dispositivi inabilitanti debbano essere autorizzati, fatto salvo il rispetto del principio della proporzionalità. Determinante è in primo luogo il rispetto del principio della proporzionalità e non il mezzo impiegato. L’impiego di un manganello o di un bastone di difesa può avere conseguenze più gravi rispetto a quello di un dispositivo inabilitante. Inoltre secondo BE occorrerebbe completare le spiegazioni del rapporto relative ai dispositivi inabilitanti. FR è dell’avviso che l’ordinanza dovrebbe assolutamente precisare la nozione di «reato grave». SH rileva che non è opportuno presentare il dispositivo inabilitante come alternativa all’arma da fuoco. Nella gradazione dei mezzi, il dispositivo inabilitante si situa davanti all’arma da fuoco. L’impiego di ogni mezzo coercitivo deve rispettare il principio della proporzionalità. Per questo motivo l’articolo 9 capoverso 2 va soppresso. ZH (Consiglio di Stato) chiede che, conformemente alle raccomandazioni della CTPS, questa disposizione precisi che i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati unicamente da poliziotti esperti e che ogni impiego deve essere oggetto di un rapporto. Secondo Amnesty International, l’impiego di dispositivi inabilitanti deve sottostare a condizioni molto rigide e precise. L’articolo 9 dovrebbe quindi menzionare espressamente che i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati soltanto da poliziotti esperti appositamente istruiti per questo tipo d’arma.
Armi da fuoco (art. 10)
BE, GL, SO, SG, ZH e la CTPS chiedono di sostituire con un termine più generico la nozione di «fucili polivalenti» nell’ordinanza o nel rapporto esplicativo, o di sostituirla con un altro termine. ZH (polizia cantonale) e la CTPS domandano di sostituire l’espressione «Feuerwaffen» con «Schusswaffen».
Armi non ammesse nei rinvii per via aerea (art. 11)
AI e GR ritengono che i dispositivi inabilitanti vadano ammessi fino al momento in cui le persone da rimpatriare si trovano nell’aereo. BS (polizia cantonale) è dell’avviso che i dispositivi inabilitanti vadano ammessi anche per i rinvii per via aerea. Gli argomenti a sostegno dell’impiego dei dispositivi inabilitanti per la protezione a bordo di aeromobili (art. 4 dell’avamprogetto) sono applicabili anche ai rinvii. SH, ZH (Consiglio di Stato e polizia cantonale), la CTPS e l’ISP ritengono che l’articolo 11 sia un doppione dell’articolo 5. L’articolo 11 andrebbe dunque soppresso, eventualmente completando l’articolo 5. ZH (Consiglio di Stato) accoglie favorevolmente il divieto sia delle armi da fuoco sia dei dispositivi inabilitanti per i rinvii per via aerea. Se fossero