Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 9 pagine
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Amnesty International accoglie positivamente in particolare il capoverso 2 della disposizione. Si tratta di una misura invocata da tempo per garantire una migliore protezione delle persone rimpatriate al loro arrivo nel Paese d’origine.
3.4 Capitolo 4: Formazione
Competenza e coordinamento (art. 32)
TI sottolinea l’importanza del coordinamento della formazione per quanto concerne l’impiego dei mezzi coercitivi. Gli organi di polizia di Confederazione, Cantoni e Comuni dovrebbero essere formati secondo procedure e principi identici. Il coordinamento è ancor più importante, poiché questi diversi organi sono chiamati a eseguire interventi comuni; sarebbe quindi auspicabile che applichino le stesse regole. L’uso dei mezzi coercitivi, in particolare quello delle armi da fuoco, si basa sull’integrazione di automatismi. Ciò non lascia spazio a eventuali incertezze sul diritto da applicare.
Formazione speciale per i rinvii per via aerea (art. 33)
Amnesty International ritiene che la formazione delle persone incaricate dei rinvii per via aerea debba essere irreprensibile e chiede di riprendere nella presente ordinanza le esigenze previste nell’articolo 6 dell’ordinanza sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione.
Sostegno alla formazione (art. 34)
ZH approva il fatto che l’ordinanza disciplini tale questione.
Formazione del personale dei servizi di sicurezza privati (art. 35)
FR reputa inconcepibile che incarichi di polizia previsti nell’ordinanza possano essere affidati a società di sicurezza private. FR giudica tuttavia indispensabile fare salve, nell’avamprogetto d’ordinanza, le regole cantonali applicabili alle società e agli agenti di sicurezza che prevedono sistemi d’autorizzazione per i capi delle società di sicurezza e gli agenti di sicurezza. Amnesty International si oppone, in linea di massima, alla privatizzazione dei compiti di sicurezza. Tuttavia, dal momento che la legge prevede di delegare compiti coercitivi a privati, è indispensabile precisare che tutti i partecipanti, privati o pubblici, devono sottostare alle medesime esigenze in materia di formazione. Amnesty International propone di completare la disposizione menzionando che la formazione del personale delle società private deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 33. FSFP rileva che il livello di formazione del personale delle società di sicurezza private è di gran lunga inferiore a quello degli agenti di polizia cantonali e comunali. I compiti che implicano l’impiego della coercizione non devono perciò in nessun caso essere delegati a società private.
3.5 Capitolo 5: Disposizioni finali
Modifica del diritto vigente (art. 36)
Nessuna osservazione
Disposizioni transitorie (art. 37)
Nessuna osservazione
Rapporto di valutazione dei dispositivi inabilitanti (art. 38)
Amnesty International accoglie con favore questa disposizione, che risponde a uno dei punti centrali delle sue preoccupazioni concernenti i dispositivi inabilitanti.
Entrata in vigore (art. 39)
Si veda la posizione di BE alla rubrica «osservazioni generali». NE spera per contro in un’attuazione rapida.