Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 9 pagine

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In linea di massima, tutti i partecipanti all’indagine conoscitiva approvano l’avamprogetto proposto.

I pareri divergono invece per quanto concerne la densità normativa. Alcuni rilevano il carattere troppo dettagliato dell’avamprogetto e auspicano un maggiore potere d’apprezzamento delle autorità. Altri osservano la necessità di disciplinare in modo molto preciso l’impiego di mezzi coercitivi al fine di limitare il potere d’apprezzamento delle autorità.

Numerose disposizioni dell’avamprogetto sono oggetto di singole osservazioni, sul contenuto o sulla forma. Sul contenuto, le principali riserve concernono le disposizioni relative:

• alle condizioni d’impiego dei dispositivi inabilitanti (art. 9),

• all’informazione da fornire alle persone da rimpatriare (art. 19, 29),

• ai bisogni personali (art. 22, 30).

Sulla forma, i partecipanti avanzano diverse proposte di riformulazione.

3. Osservazioni sui singoli articoli

3.1 Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Oggetto e campo d’applicazione (art. 1)

BE approva questa disposizione il cui tenore corrisponde alla prassi attuale.

3.2 Capitolo 2: Mezzi coercitivi

Principio (art. 2)

BE rileva che la forza fisica non è inclusa nella lista dei mezzi coercitivi di cui al capoverso 2 mentre è menzionata all’articolo 5 della legge, relativo alla coercizione di polizia. OW propone di sopprimere la necessità di un esame d’idoneità per i mezzi ausiliari. Secondo OW, un tale esame non è né proporzionale né necessario per mezzi d’immobilizzazione o idranti. SO accoglie favorevolmente la selezione dei mezzi in funzione delle diverse categorie di compiti. TI fa valere che l’espressione «organi di polizia» deve essere riservata agli organi con uno statuto di diritto pubblico. Se la Confederazione intende includervi anche società di sicurezza private, l’articolo 2 deve precisarlo. VD propone di sostituire, nella versione francese, il termine «aptitude» con «conformité».

Compiti generali di polizia (art. 3)

ZH auspicherebbe che questa disposizione rammentasse il principio della proporzionalità di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge. Secondo ZH, il principio della proporzionalità meriterebbe di essere concretizzato nell’ordinanza, in particolare per quanto concerne la protezione dei minori.

Protezione a bordo di aeromobili (art. 4)

FR osserva che se i dispositivi inabilitanti sono ammessi per la protezione a bordo di aeromobili, la Confederazione dovrà sostenere finanziariamente la relativa formazione degli agenti della polizia friburghese impiegati come guardie di sicurezza a bordo di aeromobili. SH accoglie positivamente la limitazione dei mezzi coercitivi ammessi a bordo di aeromobili. SG, SZ, ZH (polizia cantonale) e la CTPS chiedono che, nella versione tedesca, i termini «Schlag- und Abwehrstöcke» vengano sostituiti con quello di «Mehrzweckstöcke». SG, ZH (polizia cantonale) e la CTPS domandano di sostituire l’espressione «Destabiliesierungsgeräte» con l’abbreviazione «DSG», utilizzata dalla polizia o, a scanso di equivoci, con l’espressione «DS-Geräte».

Trasporto per via aerea (art. 5)

BE ritiene che la differenza di mezzi ammessi risultante dagli articoli 4 e 5 susciti malintesi e che l’argomentazione a sostegno dell’ammissione di dispositivi inabilitanti nell’ambito della protezione a bordo di aeromobili debba applicarsi anche ai trasporti per via aerea. In sintesi, non vi è motivo di escludere i dispositivi inabilitanti nell’ambito di trasporti aerei se quest’arma non mette