Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto pubblico

Settore II della legislazione

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di ordinanza sull’impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sull’impiego della coercizione, OICo)

1. In generale

1.1. Situazione iniziale

Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha licenziato il disegno di legge federale sull’impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (legge sull’impiego della coercizione, LICo) e il relativo messaggio1.

Il 9 giugno 2006 il disegno di legge è stato approvato con poche modifiche dal Consiglio degli Stati quale Camera prioritaria. L’11 gennaio 2007 la Commissione del Consiglio nazionale ha approvato il disegno nella versione del Consiglio degli Stati; l’unica modifica rilevante è stato l’inserimento dei dispositivi inabilitanti non letali (taser) nella lista delle armi ammesse. Il 3 ottobre 2007 il Consiglio nazionale ha approvato la legge, accogliendo la proposta della propria Commissione di inserire i dispositivi inabilitanti non letali nella lista delle armi ammesse e creando così una differenza con la versione del Consiglio degli Stati. Dal 23 ottobre 2007 al 6 marzo 2008 si è svolta la procedura d’appianamento delle divergenze senza che si sia potuto trovare un accordo nel corso delle tre deliberazioni in ciascuna Camera. Il 12 marzo 2008 la conferenza di conciliazione ha deciso di integrare i dispositivi inabilitanti nella legge e il 18 marzo 2008 entrambe le Camere hanno accolto la proposta. Infine nella votazione finale del 20 marzo 2008 la legge è stata approvata.

Il presente avamprogetto di ordinanza è stato elaborato dall’Ufficio federale di giustizia insiema a un gruppo di esperti in cui hanno collaborato tre corpi cantonali di polizia, l’Ufficio federale di polizia, la Direzione generale delle dogane, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’Ufficio federale della migrazione.

1.2. Mandati legislativi e competenze normative

1.2.1. Mandati legislativi che la legge conferisce direttamente al Consiglio federale (diritto sancito dall’ordinanza in base a una delega contenuta nella legge)

- Art. 14 e 16 LICo: lista dei mezzi ausiliari ammessi per lo svolgimento dei vari compiti (valida anche per gli organi cantonali che agiscono nell’ambito regolato dalla legge);

- Art. 17 LICo: esigenze relative all’equipaggiamento degli organi della Confederazione incaricati di impiegare la coercizione di polizia;

1 FF 2006 2327. C:\Documents and Settings\smabk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK43\OLUsC Rapport explicatif Version i audition def.doc