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Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 11 pagine

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derazione e le autorità degli Stati Schengen incaricate dell’applicazione della legge, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

2Gli accordi di associazione a Schengen sono elencati nell’allegato 2.

3Sono fatte salve le disposizioni:

a. della legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza internazionale in materia penale;

b. delle convenzioni internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

4La presente legge non pregiudica gli obblighi più estesi nell’ambito dell’assistenza amministrativa e le disposizioni più favorevoli sanciti negli accordi bilaterali o multilaterali già esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen in materia di cooperazione.

Art. 2 Informazioni

Per informazioni ai sensi della presente legge s’intendono tutti i tipi di dati in possesso delle autorità di perseguimento penale, di altre autorità e di servizi privati, che possono essere consultati senza ricorrere a misure coercitive.

Art. 3 Autorità di perseguimento penale della Confederazione

Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che, conformemente al diritto federale, per perseguire e prevenire reati sono autorizzate ad esercitare poteri pubblici e ad eseguire misure coercitive.

Art. 4 Canali di comunicazione e punti di contatto

1Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen avviene tramite i canali disponibili per la cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.

2L’Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.

Art. 5 Parità di trattamento

1La trasmissione di informazioni e di intelligence alle autorità competenti degli altri Stati Schengen incaricate dell’applicazione della legge ai sensi dell’articolo 2 lettera a della decisione quadro non può essere soggetta a condizioni più severe di quelle applicabili allo scambio di informazioni fra le autorità nazionali di perseguimento penale.

2Le leggi speciali che prevedono condizioni più restrittive per la trasmissione ad autorità straniere di perseguimento penale, non sono applicabili per la trasmissione alle autorità competenti degli altri Stati Schengen incaricate dell’applicazione della legge.

8 RS 351.1