Progetto

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Art. 6 Scambio di informazioni senza richiesta

1Le autorità di perseguimento penale della Confederazione forniscono alle autorità competenti incaricate dell’applicazione della legge degli Stati Schengen le informazioni che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell’allegato 1, senza che sia necessaria una richiesta preventiva.

2Queste informazioni sono trasmesse mediante il formulario di cui all’articolo 9.

Sezione 2: Richieste di informazioni e relative risposte

Art. 7 Contenuto e forma delle richieste

1Le richieste di informazioni devono contenere soprattutto le indicazioni seguenti:

a. il servizio richiedente;

b. le informazioni richieste;

c. lo scopo per cui sono richieste le informazioni;

d. una breve descrizione dei fatti rilevanti;

e. eventuali restrizioni sull’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta;

f. eventualmente un’indicazione sull’urgenza del trattamento.

2Per le richieste di informazioni occorre utilizzare un formulario.

Art. 8 Risposta

1Per rispondere alle richieste di informazioni occorre utilizzare un formulario.

2Le richieste che pervengono a un’autorità non competente sono inoltrate d’ufficio.

3La trasmissione di richieste, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta vanno motivati mediante il formulario di cui al capoverso 1.

4Se occorre l’approvazione di un’autorità giudiziaria, il servizio richiesto la sollecita direttamente.

5L’autorità che trasmette le informazioni può corredarle di restrizioni sull’utilizzo, sempre che una disposizione di legge speciale preveda tale possibilità.

Art. 9 Formulari

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce un formulario apposito per:

a. la richiesta di informazioni;

b. la risposta alla richiesta di informazioni, compresa la motivazione della trasmissione di una richiesta, del rifiuto di fornire informazioni e del ritardo nella risposta.

Art. 10 Termini

1Se le informazioni richieste concernono un reato elencato nell’allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l’accesso a una banca dati, alla risposta della richiesta si applicano i termini seguenti: