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Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 11 pagine
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a. otto ore per le richieste urgenti;
b. sette giorni per le richieste non urgenti.
2Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni indicandone i motivi.
3In tutti gli altri casi occorre rispondere alle richieste entro 14 giorni.
Art. 11 Motivi di rifiuto
1Lo scambio di informazioni può essere rifiutato se:
a. fossero pregiudicati interessi essenziali della sicurezza nazionale;
b. fossero compromessi il successo di indagini in corso o la sicurezza di persone;
c. le informazioni richieste non siano ritenute utili e necessarie per la prevenzione o il perseguimento efficaci di un reato;
d. si prevede di utilizzare le informazioni come prove dinanzi ad un’autorità giudiziaria;
e. la richiesta si riferisce a reati punibili con una pena detentiva di al massimo un anno.
2Lo scambio di informazioni deve essere rifiutato se l’autorità giudiziaria competente non ha autorizzato l’accesso alle informazioni e il loro scambio.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 12 Sviluppo dell’acquis di Schengen
1Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti l’adozione dello sviluppo dell’acquis di Schengen, che provocano una modifica dei reati indicati nell’allegato 1.
2Egli è autorizzato a stabilire nell’ambito di un’ordinanza una relativa deroga all’allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.
Art. 13 Esecuzione da parte dei Cantoni
Nella misura in cui non esistono disposizioni cantonali sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, l’esecuzione del diritto federale è disciplinata dalla presente legge.