Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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3.1.2 Primato del principio di sussidiarietà e del principio di milizia

Mettere a disposizione strutture e offerte per la pratica sportiva è – e continuerà a essere – essenzialmente compito delle federazioni e delle singole società sportive. Vige quindi il primato dell'iniziativa privata e il disegno di legge proposto non intende cambiare nulla in proposito. Un impegno della Confederazione è previsto solo negli ambiti in cui le attività dei privati mancano o sono insufficienti ed è provato un pubblico interesse. La Confederazione interviene inoltre solo in accordo con i Cantoni e i Comuni e sussidiariamente rispetto alle misure adottate da questi ultimi.

3.1.3 Principi della regolamentazione e obiettivi d'efficacia

L'avamprogetto rappresenta una soluzione adattabile che può tener conto delle esigenze presenti e future della società nel campo dello sport. A livello di testo legislativo sono stabiliti soltanto i principi fondamentali, mentre la concretizzazione della promozione vera e propria da parte della Confederazione avverrà a livello di ordinanza. Una caratteristica peculiare è lo sforzo di raggiungere in ambiti d’attività importanti una stretta collaborazione tra soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Ove ciò abbia senso, i relativi compiti della Confederazione sono delegati a organizzazioni di diritto pubblico o privato.

La legge definisce obiettivi d’efficacia nei principali campi strategici della promozione dello sport da parte della Confederazione. L'azione della Confederazione deve consentire di ottenere il massimo beneficio dall’impiego delle risorse disponibili. Oltre a ciò, prevedere obiettivi d’efficacia consente una valutazione concreta della promozione dello sport da parte della Confederazione così come è intesa nel presente avamprogetto di legge.

Per quanto riguarda la protezione dei dati si propone una legge federale separata sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. In tal modo si tiene in debita considerazione l’esigenza di basi legali nel campo della protezione dei dati.

3.2 La Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)

3.2.1 Cenni storici

Le origini dell'Ufficio federale dello sport risalgono al XIX secolo. Nell'ambito della revisione costituzionale del 1874 la Confederazione si è occupata per la prima volta della ginnastica e dello sport. Al centro dell'attenzione vi erano le questioni riguardanti l'educazione fisica obbligatoria come preparazione al servizio militare. Disposizioni in merito furono inserite nella legislazione sull'organizzazione militare.

Durante la Seconda Guerra Mondiale furono adottate diverse misure per migliorare le attitudini fisiche dei giovani in vista del servizio militare. Tra le misure figurava la creazione di una Scuola federale dello sport a Macolin, approvata dal Consiglio federale il 3 marzo 1944. Conformemente al mandato di allora, la SFS venne subordinata al Dipartimento militare federale (DMF). In considerazione della