Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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Art. 20 Controlli antidoping
Attualmente i controlli antidoping nello sport di diritto privato si fondano su una dichiarazione d’assenso volontaria rilasciata dall’atleta. Tale prassi può dare adito a dubbi dal punto di vista giuridico in quanto il rifiuto dell’assenso può comportare l’esclusione dalla singola competizione o il ritiro della licenza sportiva. Una siffatta dichiarazione d’assenso quindi non può praticamente essere considerata volontaria, e ciò potrebbe rivelarsi problematico dal punto di vista della libertà personale. Grazie a una chiara base legale si crea la possibilità di limitare il diritto fondamentale alla libertà personale eliminando i dubbi in merito all’ammissibilità della dichiarazione d’assenso.
Art. 21 Disposizioni penali
L’attuale legge sulla promozione dello sport contiene tre articoli con disposizioni penali (art. 11c, 11d e 11f) che mirano essenzialmente a punire persone dell'entourage dell'atleta. Il consumo personale di sostanze dopanti e l’uso su se stessi di metodi dopanti non vengono invece puniti. Con la revisione resta invariato il principio di base delle attuali norme penali sul doping, ovvero innanzitutto la competenza delle federazioni sportive di emanare sanzioni e in secondo luogo la punibilità dell'entourage – escludendo però una criminalizzazione dell’atleta. Si tiene conto del fatto che le sanzioni emanate a livello sportivo hanno un maggiore effetto preventivo delle minacce di pena da parte dello Stato.
Tale valutazione è condivisa anche dalla grande maggioranza degli Stati. Sanzioni statali a carico dell'atleta comportano una procedura lunga e complicata, soprattutto nei casi con risvolti internazionali. Le autorità di perseguimento penale dei vari Stati sarebbero gravate da compiti nuovi senza che da ciò risultino vantaggi tangibili per lo sport o la società civile.
Punendo l'entourage, si rende più difficile per l’atleta l’accesso a prodotti e l’uso di metodi dopanti. Solo in casi eccezionali i competenti organi delle federazioni sportive possono svolgere procedure a carico di terzi che riforniscono con prodotti dopanti gli atleti. In questo ambito si deve prevedere di principio una procedura d’inchiesta condotta dalle autorità dello Stato.
Le disposizioni di legge sulla punibilità del doping in vigore dal 1° gennaio 2002 mostrano lacune nell’applicazione del diritto. Le norme penali vigenti, ad esempio, richiedono in più punti di essere interpretate («sport di competizione regolamentato», «a scopo di doping») e si rivelano lacunose. Finora non si è mai giunti a condanne di persone dell'entourage degli atleti. Con le presenti proposte si possono eliminare tali inadeguatezze.
Il capoverso 1 descrive diversi comportamenti punibili. Le fattispecie già esistenti vengono completate con nuove fattispecie (acquisto, esportazione, transito, messa in circolazione, possesso di quantità non esigue). Il possesso di quantità esigue continuerà a restare impunito per evitare il perseguimento da parte dello Stato degli atleti che ricorrono al doping. Il consumo di prodotti o l’uso di metodi proibiti continua a non essere punito penalmente. Con l’adattamento delle norme penali accessorie al nuovo sistema di sanzioni occorre adattare le pene previste a norma del diritto vigente. Ora sono previste pene detentive fino a tre anni o pene pecuniarie,