Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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4.3 Capitolo 6: Organizzazione e finanze

4.3.1 Sezione 1: Organizzazione

Art. 25 Ufficio federale dello sport

Il passaggio da Scuola federale dello sport a Ufficio federale dello sport ha dato allo sport e alla sua promozione diversi impulsi positivi. Il vantaggio dell'organizzazione attuale consiste in una «unità d'intenti Macolin» in cui – nell'ambito di una stessa organizzazione – convivono istruzione e ricerca, promozione dello sport e politica dello sport. Questa istituzione mantello, che all'estero ci viene invidiata da più parti, impressiona per la vicinanza alla pratica e per i collegamenti ottimali tra attività quali scienza, ricerca, sviluppo, consulenza, applicazione di programmi, infrastrutture per gli allenamenti e gestione dei temi di politica dello sport. Grazie ad essa la Confederazione può presentarsi come referente unico nei confronti dei diversi partner (Cantoni, federazioni sportive, istituzioni didattiche).

L’UFSPO continua a essere gestito come un ufficio GEMAP. Svolge classici compiti esecutivi, garantisce prestazioni tipicamente aziendali e gestisce una scuola universitaria. Nel capoverso 1, che riprende in gran parte il diritto vigente, si esprime tale concetto pur affermando che taluni compiti nel campo d’applicazione della presente legge possono essere demandati anche a altri servizi federali.

Il capoverso 2 prevede che, nel disciplinare l’organizzazione dell’UFSPO, il Consiglio federale consideri i compiti della scuola universitaria. La SUFSM deve disporre di un minimo grado d’autonomia nei settori dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi per poter soddisfare le esigenze previste dalla nuova legislazione federale relativa al paesaggio universitario svizzero.

Art. 26 Partecipazioni e organizzazioni particolari

Per raggiungere gli obiettivi formulati nella legge, la Confederazione deve poter collaborare in vario modo con partner di differenti settori della società. Tale collaborazione esiste già ora nei diversi ambiti della promozione dello sport e del movimento. Oltre alla collaborazione, la Confederazione potrà partecipare a organizzazioni private e pubbliche o creare essa stessa delle organizzazioni, come è ad esempio avvenuto con la Fondazione nel campo delle attività a rischio (Safety in adventures). La partecipazione della Confederazione a una fondazione di diritto privato o a altre forme di collettività di diritto privato, come pure la delega di compiti amministrativi a terzi richiede una base legale. Lo stesso vale per l’esecuzione di compiti della Confederazione da parte di terzi. Tali compiti sono ancorati nelle rispettive prescrizioni specifiche (per es. art. 19 cpv. 3).

4.3.2 Sezione 2: Finanze

Art. 27 Finanziamento di programmi e progetti

Attualmente l’UFSPO è gestito mediante mandato di prestazione e preventivo globale (GEMAP). Ogni gruppo di prodotti dispone di un preventivo globale.