Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
una soluzione che attribuisce al giudice un ampio margine discrezionale nella determinazione concreta della sanzione.
La nuova regolamentazione delle pene distingue tra fattispecie gravi e lievi di ricorso vietato al doping. Per i casi gravi disciplinati ai capoversi 2 e 3 è prevista una pena detentiva fino a un massimo di cinque anni, cui va aggiunta in ogni caso una pena pecuniaria accessoria.
Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la questione del possesso di quantità esigue di cui al capoverso 1. L’ordinanza definirà in maniera più dettagliata a partire da quanto la quantità di prodotti trovati su una persona non possa essere più considerata esigua.
Art. 22 Perseguimento penale
Capoverso 1: come finora, i reati nell’ambito del doping sono sottoposti alla giurisdizione cantonale. Anche se la prassi attuale mostra che le autorità di perseguimento penale e giudiziarie cantonali procedono solo raramente nei confronti di reati attinenti al doping, ciò sembra dipendere essenzialmente dalla necessità di interpretazione delle norme di legge finora utilizzate. In futuro le autorità cantonali di perseguimento penale potranno coinvolgere nell’inchiesta anche gli organi competenti per la lotta contro il doping delle federazioni sportive, che dispongono di ampie conoscenze specialistiche.
Il capoverso 2 impone agli organi di controllo competenti per l’attuazione delle misure federali contro il doping (Anti Doping Svizzera) di presentare denuncia nei casi in cui sia provato il riscorso a prodotti dopanti o l’uso di metodi dopanti.
Art. 23 Informazione
Con la comunicazione da parte dell’autorità cantonale di perseguimento penale, Anti Doping Svizzera ottiene informazioni importanti per combattere il doping, con conseguente aumento dell’efficacia del suo intervento.
Art. 24 Scambio d’informazioni a livello internazionale
Sulla base della nuova legislazione federale in materia di protezione dei dati, uno scambio di informazioni personali degne di particolare protezione è possibile solo se l’agenzia nazionale antidoping svizzera (Anti Doping Svizzera) conclude con le altre agenzie nazionali o internazionali riconosciute un contratto che disciplina espressamente la protezione dei dati scambiati oppure se può fondarsi su una pertinente autorizzazione legale.
Nel caso dei risultati dei controlli antidoping, si tratta di dati personali degni di particolare protezione. Per una lotta al doping efficiente ed efficace è irrinunciabile il coordinamento tra i singoli organismi preposti, per cui risulta indispensabile lo scambio di dati. Con la presente base legale, l’agenzia nazionale antidoping è autorizzata a scambiare i relativi dati con gli organismi riconosciuti esteri o internazionali preposti alla lotta contro il doping. Si considerano riconosciuti solo gli organismi ufficialmente indicati dai rispettivi Paesi come servizi antidoping.