Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine

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Misure a carico degli assicurati:

– contributo di risanamento dell’1,5 per cento a contare dal mese di luglio 2003 (il datore di lavoro ha assunto questo contributo a contare dall’1.1.2003, al posto di un aumento generale degli stipendi). Questo contributo di risanamento è venuto a cadere (senza compensazione del mancato aumento salariale) con il passaggio al primato dei contributi il 1° gennaio 2007;

– riduzione al 3,25 per cento (a contare dal mese di luglio 2003; 0,5 mio. l’anno) della rimunerazione dell’avere di vecchiaia nel piano di capitale (piano di previdenza per guadagno assicurato superiore a fr. 100 000.-);

– aumento graduale dell’obbligo di rimborso delle pensioni transitorie da parte degli assicurati (l’1.7.2004 dal 50 al 65 %, l’1.1.2005 all’80 %; nel 2006 l’aumento dell’obbligo di rimborso dal 50 all’80 % ha determinato una minore perdita di 13,7 mio. l’anno per la CP FFS in ambito di pensionamenti per motivi di età).

Parallelamente a queste misure la Confederazione e le FFS hanno esaminato diverse proposte di soluzione per il risanamento della CP FFS. Il Consiglio federale ha ipotizzato per lungo tempo un trasferimento dei beneficiari di rendite di vecchiaia in una cassa dei pensionati con garanzia della Confederazione, in maniera analoga alla regolamentazione prevista nell’ambito di PUBLICA. Dopo il fallimento in Parlamento di questa variante di soluzione per PUBLICA, essa non più stata prospettata nemmeno per la CP FFS. Le FFS hanno pertanto elaborato un nuovo concetto di risanamento.

Concetto di risanamento delle FFS del 13 ottobre 2006

Con lettera del 13 ottobre 2006 le FFS hanno presentato al DFF e al DATEC il loro nuovo concetto di risanamento. Tale concetto è strutturato come segue:

Parte I: passaggio al primato dei contributi ed eliminazione di tutte le prestazioni non finanziate

La CP FFS passa il 1° gennaio 2007 dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, colma le lacune attuariali esistenti fino a quel momento e riduce il tasso tecnico d’interesse dal 4 al 3,5 per cento. Inoltre gli averi di vecchiaia sono rimunerati con il tasso legale minimo di interesse (2,5 %, risp. 2,75 % dal 2008).

Parte II: risanamento dell’effettivo di attivi

– le FFS provvedono al risanamento dell’effettivo di assicurati attivi (compresa la riserva di fluttuazione di corso del 15 %) attingendo circa 1,45 miliardi dalle loro proprie risorse finanziarie. In considerazione del fatto che le FFS non possono adempiere d’un solo colpo i loro impegni nei confronti della CP FFS, il credito concesso alle FFS dalla CP FFS è rimborsato scaglionato nel tempo;

– concretamente la CP FFS concede alle FFS un credito flessibile a lungo termine di circa 1,2 miliardi su una durata di 25 anni e con un tasso d’interesse annuo del 4 per cento. Conformemente alla legislazione in vigore questo credito deve essere garantito tramite la previdenza professionale. A tale scopo le FFS cedono alla CP FFS tutti i crediti presenti e futuri provenienti dal-