Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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Le condizioni alle quali i termini sono osservati e possono essere prorogati sono definite dal diritto procedurale di volta in volta applicabile (art. 8). Ciò si applica anche alla restituzione dei termini.

Art. 52 Termini minimi

Il GPA prescrive determinati termini minimi per la procedura di gara, nonché le condizioni della loro riduzione (art. XI revGPA). In questo senso il termine minimo di presentazione delle offerte in entrambe le procedure di bando di concorso è di 40 giorni. La sola differenza tra la procedura di gara libera e la procedura di gara selettiva concerne il punto di inizio.

Per la procedura mediante invito e la trattativa privata non sono prescritti termini minimi. Il Consiglio federale e i Cantoni possono prevedere nel loro ambito di competenze che i termini di questi tipi di procedura non siano fissati in maniera così breve, perché ciò potrebbe provocare limitazioni sproporzionate del mercato.

Art. 53 Riduzione dei termini

Il GPA prevede motivi di riduzione dei termini. Essi sono anche a disposizione dei committenti in Svizzera. Si è rinunciato a due soli motivi di riduzione ai sensi del GPA: (i) in un intento di certezza del diritto non sono state riprese le normative speciali per l’acquisto di beni commerciali e di prestazioni di servizi (art. XI:7 revGPA). Si è altresì rinunciato (ii) alla possibilità di convenire contrattualmente con il candidato una riduzione dei termini minimi. In virtù del GPA solo determinati committenti potrebbero fare capo a questa possibilità (art. XI:8 revGPA).

Cpv. 1:

Nel caso degli acquisti effettuati elettronicamente, il GPA riveduto prevede a determinate condizioni la possibilità di ridurre in tre fasi successive a 25 giorni il termine di offerta (art. XI:5).

Cpv. 2:

Il committente può annunciare anticipatamente che intende progettare un acquisto. Sulla scorta di questa informazione preliminare i candidati possono prepararsi e pianificare a lungo termine le capacità di tempo e di personale, circostanza particolarmente proficua alle piccole e medie imprese. La riduzione fino a 10 giorni non limita praticamente l’accesso al mercato, ma consente al committente di accelerare notevolmente l’acquisto, ad esempio non appena dispone dell’approvazione definitiva del credito.

Il committente può anche avvalersi di questa riduzione fino a 10 giorni se nel primo bando di concorso relativo a prestazioni ricorrenti (cfr. art. 14) ha rinviato alla possibilità di una riduzione dei termini dell’acquisito successivo (cfr. anche art. 14).

Una riduzione dei termini minimi senza informazione preliminare potrebbe invece rendere difficile ai singoli candidati l’accesso al mercato o addirittura impedirlo, ragione per la quale essa è legittima soltanto in caso di urgenza. L’urgenza a sua volta deve essere sufficientemente motivata e giustificare inoltre la riduzione dei termini minimi (p.es. caduta di massi) Non è invece determinate il fatto che l’urgenza sia riconducibile al committente o a circostanze esterne.

Art. 54 Prescrizioni formali

Cpv. 1:

Le prescrizioni formali sono soprattutto destinate alla trasparenza e alla parità di trattamento dei candidati, ma potrebbero anche essere fonte di costi per questi ultimi. Nell’intento pertanto di una normativa flessibile non si esige più imperativamen-