Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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pio ipotizzare che i candidati ricevano un punteggio superiore nella valutazione delle loro offerte in funzione del criterio della durata di valutazione, purché assumano l’impegno di fornire più rapidamente la prestazione (p.es. termine più breve di fornitura dei beni).

Per quanto concerne gli acquisti della Confederazione il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione. Esso disciplina in particolare quando e quali indicazioni minime debbano essere rese note, nonché le modalità di inizio e di fine dell’asta. Per quanto riguarda invece gli acquisti cantonali, ciò rimane riservato ai Cantoni, tenendo conto delle direttive internazionali. Essi possono inoltre limitare o addirittura vietare completamente le aste elettroniche (art. 50 cpv. 2). Se la procedura di asta è in atto il committente non può esercitare alcun influsso sul suo esito, ciò che conforta in particolare la parità di trattamento dei candidati.

Cpv. 3:

L’anonimità rende difficile le intese tra i partecipanti all’asta.

Cpv. 4:

Di norma vengano effettuate aste elettroniche di beni ampiamente standardizzati. L’esigenza della classificazione automatica sulla base di una formula matematica evidenzia altresì che le aste elettroniche non sono idonee per tutti gli acquisti. Non si possono in particolare indire aste elettroniche per prestazioni che sono valutate sulla scorta di criteri soggettivi (p.es. prestazioni di progettazione).

Cpv. 5:

Se l’asta ha per oggetto soltanto una parte dell’offerta, il committente deve integrare i risultati dell’asta nella valutazione generale, nel quadro del pertinente criterio di aggiudicazione. A tale scopo il committente tiene conto della ponderazione dei criteri di aggiudicazione resa nota nel bando di concorso (art. 32 cpv. 3).

Art. 49 Liste permanenti

Cpv. 1:

Il committente può anche effettuare la verifica dei motivi di esclusione ai sensi degli articoli 25 o 26 oppure la verifica dell’idoneità in maniera sistematica e a prescindere da un acquisto concreto. Il risultato di questa verifica è una lista permanente che può essere utilizzata per più acquisti. Simili liste possono essere allestite per ogni tipo di acquisti, fermo restando che dovrebbero essere soprattutto utili per i beni standardizzati. Il GPA riveduto definisce queste cosiddette «multi-use-lists» (art. 1 lett.

i) e stabilisce le prescrizioni minime (art. IX:7 revGPA).

Cpv. 2:

I partecipanti al mercato interessati possono richiedere in ogni momento la loro iscrizione nella lista. Se il committente considera inadempiute le condizioni di iscrizione nella lista, i candidati respinti possono impugnare autonomamente questa decisione. Lo stesso dicasi se sono stralciati successivamente dalla lista (art. 69 cpv. 1 lett. g).

Cpv. 3:

Per motivi di trasparenza il committente deve rendere noto l’allestimento di una lista nell’organo ufficiale di pubblicazione. In attuazione delle direttive internazionali (art. IX:8 GPA) tale pubblicazione deve contenere determinate indicazioni minime, enumerate nell’allegato 3. Rientrano in particolare in tale ambito anche le condizioni che vanno adempite in vista dell’iscrizione nella lista permanente, compresi i metodi di verifica, la durata di validità e le formalità di rinnovo.