Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 47 Trattative
Cpv. 1:
Il committente abbandona la procedura di esame e di rettifica delle offerte (art. 37 cpv. 1) e inizia a trattare non appena contatta un candidato per ottenere un’offerta che gli è più vantaggiosa. Sia il GPA in vigore (art. XIV), sia il suo testo riveduto (art. XII), prevedono la possibilità di condurre trattative. La possibilità delle trattative è stata ripresa dal diritto federale e anche dal concordato. Diversamente da quanto avviene in ambito di diritto federale, il concordato vieta però le trattative in materia di prezzo (cosiddetti giri di offerte; art. 11 lett. c revCIAP). I Cantoni hanno dato seguito a questo divieto di trattativa nelle loro leggi di attuazione, seppure mantenendo numerose eccezioni a favore della procedura di licitazione privata.
Contro le trattative sui prezzi si argomenta che nel calcolo dei prezzi i candidati inserirebbero fin da principio un cuscinetto di trattativa nelle loro offerte, con la conseguenza finale di un rincaro dell’acquisto. Inoltre le trattative sui prezzi aumenterebbero il pericolo di corruzione e di abusi da parte di chi può far valere la propria forza sul alto della domanda. A questo argomento si può opporre che i candidati possono difficilmente integrare ampi cuscinetti di trattativa. Il committente non ha infatti l’obbligo di effettuare effettivamente le trattative sui prezzi che si era riservato. Se si teme che le trattative sui prezzi possano nuocere a un acquisto vi si può rinunciare esplicitamente fin dall’inizio. L’eventuale accresciuto pericolo di corruzione può essere affrontato con misure aziendali interne, come ad esempio un chiaro disciplinamento delle competenze, il principio dei quattro occhi, rotazioni, «reporting» e sistemi di controllo – piuttosto che per il tramite di un divieto generale di trattativa. All’argomento che le trattative sui prezzi possono aumentare il pericolo di un abuso del potere di acquisto si può infine opporre che la legge sui cartelli offre già una sufficiente sicurezza in merito. La revisione parziale della legge sui cartelli entrata in vigore il 1° aprile 2004 sottopone il potere di acquisto dei poteri pubblici alle normali regole della legislazione sulla concorrenza.
Numerosi motivi si esprimono a favore dell’ammissibilità delle trattative sui prezzi. Esse sono usuali in molti settori dell’economia privata e non si vede per quale ragione vi si dovrebbe rinunciare nel caso degli acquisti pubblici. Inoltre la delimitazione tra trattative sui prezzi e altre trattative è sovente difficile nella prassi, perché questi procedimenti si ripercuotono praticamente sempre sul rapporto prezzi/prestazioni. Le trattative su tutti gli elementi della prestazione, compreso il prezzo, sono imprescindibili nel caso delle procedure nelle quali viene unicamente indicato l’obiettivo dell’acquisto. Infine le trattative sui prezzi possono anche costituire un mezzo adeguato per evitare o rompere eventuali intese sui prezzi. Senza la possibilità di trattative sui prezzi il committente dovrebbe se del caso interrompere e riprendere la procedura. Potrebbe però trascorrere molto tempo fino al giudicato della decisione di accertamento di un’intesa sui prezzi. La legittimità dell’interruzione rimarrebbe a lungo incerta. Nel caso del divieto di mere trattative sui prezzi sussiste il pericolo che esse vengano nondimeno effettuate sotto l’apparenza di «epurazioni di offerta». Ciò sarebbe contrario al principio di trasparenza e accrescerebbe il pericolo di corruzione in assenza di prescrizioni specifiche di forma. La presente legge non contiene infine alcuna norma che vieti a priori una soluzione flessibile. Per questo motivo verrà pertanto mantenuta anche in futuro la possibilità di ampie trattative. Deve essere sfruttato pienamente lo spazio di manovra del GPA. D’altronde l’accresciuto pericolo di discriminazione può essere contrastato mediante ulteriori esigenze in fatto di trasparenza. Oltre al principio di obbligatorietà generale della confidenzialità (art.
13) e all’obbligo di descrivere anticipatamente lo svolgimento concreto delle trattative (art. 19 cpv. 1 lett. e), la parità di trattamento deve essere garantita mediante