Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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prescrizioni di forma che documentino in maniera ricostruibile lo svolgimento delle trattative. Nel rispetto delle loro competenze i Cantoni che non intendono limitare o vietare completamente le trattative e in particolare le trattative sui prezzi (art. 45 cpv. 2) possono stabilire autonomamente le prescrizioni di forma. Per quanto concerne gli acquisti della Confederazione il Consiglio federale stabilisce con quali candidati e su quali contenuti è possibile effettuare trattative e quali esigenze formali devono essere osservate nella conduzione delle stesse.
Cpv. 2:
Il GPA definisce le condizioni alle quali sono autorizzate le trattative (art. XII). Di massima il committente deve riservare anticipatamente le trattative (cfr. 19 nonché allegato 1 numero 4). Le trattative possono essere effettuate senza annuncio preliminare soltanto se nessuna offerta può essere valutata come la più vantaggiosa in termini economici sulla scorta dei criteri di aggiudicazione. Il committente è ovviamente libero di rinunciare di massima alle trattative sui prezzi e di riservare le trattative alla sola ipotesi che nessuna offerta si riveli come la più vantaggiosa dal profilo economico (cfr. Raccomandazione n. 9 della DVN, FF 2007 3280).
Nel caso di trattative il committente può eliminare i candidati soltanto in accordo con i criteri di aggiudicazione annunciati. Alla conclusione delle trattative, deve accordare a tutti i partecipanti alla procedura restanti un termine identico per la presentazione di offerte nuove o rielaborate (art. XVII:2 revGPA).
Art. 48 Aste elettroniche
Nell’UE le aste elettroniche sono autorizzate da parecchi anni (art. 54 della Direttiva 2004/18/CE; cfr. il numero 1.2.2). Il GPA riveduto autorizza esplicitamente le aste elettroniche: esso reca prescrizioni minime in merito (art. XIV)e definisce inoltre il concetto di aste elettroniche (art. I lett. f revGPA). In Svizzera già oggi vengono effettuate aste elettriche nell’ambito degli acquisti privati e di quelli pubblici, in particolare in taluni settori determinati. Questa possibilità sussisterà ulteriormente. Le aste pubbliche incentivano l’e-procurement. Esse devono essere possibili finché sono garantite la trasparenza e la parità di trattamento.
Cpv. 1:
Se intende effettuare un’asta elettronica il committente se ne deve riservare anticipatamente la facoltà (art. 44). Prima dell’inizio dell’asta si procede a una valutazione integrale delle offerte. La valutazione delle offerte consente al committente di meglio decidere singolarmente sulla base di quali elementi dell’offerta (p.es. prezzo, durata di realizzazione) intende eseguire l’asta o semmai rinunciarvi completamente. Prima dell’asta il committente rende noto ai candidati che entrano in considerazione su cosa intende indire l’asta e li informa in merito alla loro valutazione. I candidati dispongono così di un tempo di preparazione sufficiente e conoscono il vantaggio o l’«handicap» con il quale partecipano all’asta. Si può così contrastare un’eventuale febbre dell’asta.
Cpv. 2:
L’asta elettronica è un processo iterativo nel cui ambito i candidati possono rilanciarsi reciprocamente o battere prezzi inferiori (cfr. I lett. f revGPA). Oltre al prezzo anche altri elementi dell’offerta possono essere oggetto delle poste. Si può ad esem-