Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Cpv. 4 e 5:
La tenuta di una lista non libera il committente dall’obbligo di porre successivamente a concorso una prestazione concreta. Il committente non può inoltre escludere fin da principio un candidato dalla procedura di acquisto unicamente perché tale candidato non figura nella lista.
Per il tramite delle liste permanenti il committente può ridurre il proprio dispendio di verifica per numerosi acquisti perché in funzione dell’iscrizione nella lista può presumere che le persone iscritte adempiano le condizioni necessarie. I candidati dal canto loro risparmiano costi, perché dovranno fornire una sola volta i mezzi di prova corrispondenti (p.es. estratto del registro delle esecuzioni).
Ai Cantoni è riservata la facoltà di limitare o di vietare completamente la tenuta delle liste permanenti (art. 50 cpv. 2). Alcuni singoli Cantoni hanno già previsto la possibilità dell’introduzione di liste permanenti e cumulato esperienze positive (p.es. i Cantoni del Vallese e di Turgovia).
Art. 50 Modalità e deroghe
La Confederazione non ha alcuna competenza costituzionale di emanare nei confronti dei Cantoni direttive sull’impiego parsimonioso delle loro risorse. Pertanto i Cantoni sono liberi di limitare o di vietare completamente nel loro ambito di competenze gli strumenti che perseguono questo obiettivo. Il presente avamprogetto di legge stabilisce unicamente norme di principio per garantire la trasparenza e la parità di trattamento. Nei loro rispettivi ambiti di competenza il Consiglio federale e i Cantoni sono per corrispondenza autonomi nell’emanazione di disposizioni di esecuzione destinate ad attuare e a concretizzare questi principi dal profilo della tecnica procedurale.
Sezione 8: Termini, prescrizioni formali e organo di pubblicazione
Art. 51 Termini
Cpv. 1:
Il committente stabilisce i termini della procedura garantendo in tal modo la loro osservanza. Esso deve stabilire in maniera adeguata i termini in ogni singolo caso (art. XI revGPA). A seconda dell’acquisto deve stabilire per i candidati termini più lunghi di quelli minimi (p.es. per le prestazioni di progettazione nel caso di progetti di costruzione e informatici complessi). Ciò si applica soprattutto ai termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, ma anche ad altri termini della procedura (p.es. per rispondere alle domande). Questi termini ed eventuali proroghe dei termini devono essere fissati in maniera identica per tutti i partecipanti.
Cpv. 2:
Oltre alla natura e alla complessità dell’acquisto, nel calcolo dei termini può essere di importanza concomitante la quota di fornitura di prestazioni che i candidati aggiudicano presumibilmente a terzi (subappaltatori). Il committente tiene parimenti conto del tempo necessario alla trasmissione delle domande a mezzo posta dalla Svizzera o dall’estero nella misura in cui non sono utilizzati mezzi elettronici di trasmissione.
Cpv. 3: