Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Un’alternativa all’accredito integrale proposto potrebbe essere costituita da un accredito differenziato delle entrate straordinarie al conto di ammortamento. Le entrate straordinarie sono accreditate al conto di ammortamento in misura pari all’aumento della posizione patrimoniale netta della Confederazione. Nel caso della vendita di azioni Swisscom, l’utile di valutazione (differenza tra il valore di vendita e il valore equity) sarebbe accreditato al conto di ammortamento. Questa soluzione è però stata scartata. Essa avrebbe comportato un cambiamento degli obiettivi perseguiti, nel senso che non si sarebbe più puntato sulla stabilizzazione del debito lordo, bensì su quella del debito netto. I vantaggi e gli svantaggi della stabilizzazione del debito lordo come obiettivo perseguito sono già stati discussi nel quadro dell’elaborazione del freno all’indebitamento. Sotto il profilo economico sarebbe di per sé preferibile la stabilizzazione del debito netto; vi si oppongo però importanti ragioni pratiche. Per determinare il debito netto si deducono i beni patrimoniali dal debito lordo. L’integrazione della parte patrimoniale nell’analisi del debito solleva problemi di valutazione e questioni di delimitazione – in parte notevoli e in parte solo arbitrariamente solubili – che non vanno nella direzione di una regola tracciabile. In conclusione la complessità di una simile norma sull’ammortamento aumenterebbe, mentre ne diminuirebbe la trasparenza.

Entrate straordinarie elevate

Le entrate straordinarie molto elevate, come quelle che risulterebbero dal ricavo della privatizzazione di imprese appartenenti alla Confederazione, non dovrebbero invece determinare un accredito al conto di ammortamento. La presenza di averi elevati sul conto di ammortamento potrebbe incitare a torto a effettuare uscite straordinarie per il tramite di questa «riserva», senza la necessità di una compensazione in futuro. Ciò non corrisponderebbe al senso del freno all’indebitamento, che prevede lo strumento delle uscite straordinarie unicamente in casi eccezionali.

Simili casi dovrebbero essere molto rari. È pertanto poco opportuno stabilire anticipatamente per legge criteri e valori massimi per il computo di simili ricavi da privatizzazioni. Un disciplinamento legale destinato a impedire accrediti «di importo elevato» accrescerebbe pertanto la complessità di una norma complementare, riducendone la trasparenza. In simili casi il Parlamento può – nel quadro della discussione relativa al progetto di privatizzazione – impedire integralmente o parzialmente il computo di entrate straordinarie quando esso è considerato irritante.

1.5.2 Conformità alla Costituzione

La norma complementare proposta è in sintonia con le disposizioni costituzionali. Essa adempie in particolare l’esigenza del trattamento privilegiato delle uscite straordinarie e ciò da un duplice punto di vista: da un canto la possibilità e l’obbligo di risanare il bilancio straordinario sussistono soltanto se il bilancio ordinario è in pareggio (posteriorità I). D’altro canto le misure di sgravio possono essere accreditate al conto di ammortamento soltanto se esse non gravano il conto di compensazione (posteriorità II).

Posteriorità I

La norma complementare prevede che l’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione. Ciò si applica anche ai risparmi preventivabili al fine di compensare i disa-