Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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zione deve generare eccedenze. In caso contrario, la formula consente un deficit: le uscite possono superare le entrate. Le entrate e le uscite sono equilibrate sull’arco dell’intero ciclo congiunturale.

Conto di compensazione

Dato che le prescrizioni del freno all’indebitamento devono essere prese in considerazione anzitutto nell’allestimento del preventivo (conformemente all’art. 13 cpv. 1 LFC), occorre che le stesse siano rispettate anche all’atto della sua esecuzione. Questa funzione è assunta dal conto di compensazione. Si tratta di una statistica gestita distintamente dal consuntivo della Confederazione e in cui sono registrati precedenti superamenti, sia positivi sia negativi, rispetto alle prescrizioni del freno all’indebitamento. Il conto di compensazione consente pertanto il controllo del raggiungimento degli obiettivi: nel quadro del consuntivo le uscite massime ammesse sono poi ricalcolate sulla base dei valori effettivi delle entrate e delle uscite e delle previsioni rivedute di crescita economica e confrontate con le uscite totali effettivamente operate. La differenza è accreditata o addebitata al conto di compensazione. Lo stato del conto di compensazione costituisce un parametro per determinare lo scostamento dall’obiettivo di stabilizzazione del debito della Confederazione. Un disavanzo del conto di compensazione significa che il debito è aumentato di un importo corrispondente, mentre un’eccedenza significa che il debito è diminuito di un importo corrispondente.

Gli accrediti e gli addebiti al conto di compensazione possono avere origini diverse. Si può trattare di errori di stima delle entrate o della crescita economica. Se la situazione congiunturale è buona, le stime delle entrate sono per esperienza piuttosto basse e su questa base vengono poi fissate anche le uscite massime ammesse. La rettificazione al momento della chiusura dei conti determina un accredito corrispondente. In caso di rallentamento della congiuntura si verifica esattamente il contrario. Si può trattare d’altra parte di differenze non previste delle uscite effettive rispetto ai valori del preventivo (oltre a eventuali previsioni di eccedenze strutturali).

Sanzioni

Se il conto di compensazione presenta un disavanzo, la legge prescrive che questo sia compensato sull’arco di più anni (conformemente all’art. 17 LFC). La compensazione è effettuata per il tramite della riduzione delle uscite massime ammesse nei preventivi. Le misure vengono inasprite se il disavanzo supera il sei per cento delle uscite totali dell’esercizio annuale precedente. La compensazione deve imperativamente essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi. Non sono invece previste misure nel caso di eccedenze del conto di compensazione.

Bilancio straordinario

Il freno all’indebitamento prevede che le entrate straordinarie non siano prese in considerazione nel calcolo del tetto di spese. Esse sono destinate alla riduzione del debito e non possono essere utilizzate per finanziare le uscite ordinarie. Dal canto loro le uscite straordinarie aumentano le uscite massime ammesse. In altre parole, esse non devono essere controfinanziate mediante riduzioni delle uscite ordinarie. In questo modo si garantisce che queste transazioni, sovente uniche e imprevedibili, non causino forti oscillazioni sul versante delle uscite ordinarie e non pregiudichino l’adempimento dei compiti statali. Affinché la regola di base del freno all’indebitamento non sia elusa, il fabbisogno finanziario eccezionale deve essere approvato dalla maggioranza qualificata delle due Camere. Inoltre tale fabbisogno