Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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di legge. I principi della norma complementare sono realizzati per il tramite di una revisione della legge sulle finanze della Confederazione.

La norma complementare proposta consta per l’essenziale dei seguenti elementi (una spiegazione dettagliata figura al n. 1.3):

Tenuta di un conto di ammortamento

In maniera analoga al conto di compensazione deve essere gestita distintamente dal consuntivo una statistica del bilancio straordinario, il cosiddetto conto di ammortamento. Le uscite straordinarie sono addebitate a questo conto di ammortamento, mentre le entrate straordinarie vi sono accreditate. Le entrate straordinarie a destinazione vincolata e le corrispondenti uscite straordinarie non sono allibrate nel conto di ammortamento. Lo stato del conto di ammortamento rispecchia il saldo cumulato del bilancio straordinario. Il suo calcolo decorre dall’introduzione della norma complementare. Il conto di ammortamento è documentato ogni anno nel quadro del consuntivo.

Eliminazione dei disavanzi del conto di ammortamento

I disavanzi del conto di ammortamento devono essere imperativamente compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione delle uscite massime ammesse secondo il freno all’indebitamento. In altre parole, i deficit del bilancio straordinario devono essere compensati attraverso eccedenze strutturali del bilancio ordinario. Se a seguito di un’ulteriore uscita straordinaria il disavanzo del conto di ammortamento aumenta di oltre lo 0,5 per cento rispetto al tetto di spese ai sensi del freno all’indebitamento (il che corrisponde attualmente a circa 300 mio.), il termine di sei anni decorre nuovamente. La struttura concreta della norma complementare accorda al Consiglio federale e al Parlamento un margine di manovra nel risanamento del bilancio straordinario. A condizione di rispettare la limitazione temporale, tale circostanza consente di stabilire in misura ampiamente autonoma l’importo dei risparmi annui e la loro ripartizione sui singoli anni. Questa flessibilità permette altresì al Consiglio federale e al Parlamento di tenere conto della situazione congiunturale e del problema delle uscite vincolate per legge o per contratto. La prescrizione di un termine per l’assestamento del conto di ammortamento garantisce la definizione di una pianificazione vincolante per la compensazione dei disavanzi.

È dato l’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento se questo presenta un disavanzo. Una politica finanziaria previdente esige però molto di più: le misure di risparmio per uscite straordinarie prevedibili devono essere realizzate tempestivamente. La norma complementare proposta consente pertanto riduzioni preventivabili delle uscite massime ammesse. Concretamente l’Assemblea federale può ordinare risparmi preventivabili nell’ambito del bilancio ordinario per compensare i disavanzi prevedibili del conto di ammortamento.

Posteriorità

L’obbligo di eliminare i disavanzi del conto di ammortamento sussiste soltanto se il conto di ammortamento è in positivo o è in pareggio. Il risanamento dei deficit del bilancio straordinario è pertanto effettuato «posteriormente» a quello del bilancio ordinario; l’indebitamento a seguito del bilancio straordinario deve essere eliminato soltanto se il bilancio ordinario è in pareggio e se non sono necessarie ulteriori misure di risparmio a causa dei disavanzi del conto di ammortamento. La «posteriorità» della norma complementare ne garantisce la sua costituzionalità.