Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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Art. 27 Condizioni per l’accreditamento di programmi
1 L’accreditamento di programmi è concesso se sono adempite le seguenti condizioni:
a. la scuola universitaria o l’istituto accademico garantisce una elevata qualità di insegnamento;
b. la scuola universitaria o l’istituto accademico, nonché l’autorità che ne è responsabile garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.
2 La Conferenza universitaria svizzera concretizza le condizioni in direttive in materia di accreditamento.
Cpv. 1
Per [1:] BE, GE, ZH, [6:] ASS, [8:] AP-ARC, Collegio dei decani, Femwiss e SMIFK l’elenco delle condizioni va rivisto: [1:] BE, GE e ZH chiedono di aggiungere la ricerca nella lettera a, [6:] FEA, [7:] greenpeace, Pronatura, WWF, [8:] AKTE, alliance sud e HPGes la promozione dello sviluppo sostenibile in una nuova lettera c. Altri partecipanti ritengono che non sia necessario enumerare esplicitamente i criteri o che essi vadano definiti in apposite direttive ([1:] VD e [7:] OAQ).
Cpv. 2
[4:] Travail.Suisse, [6:] DCH, sup-ch, [8:] AEPS, ageep, AP-ARC, Fap-hesso, fhch nw, profhesbe e VD-HTA criticano che i requisiti per l’accreditamento istituzionale siano stabiliti in modo molto dettagliato, mentre quelli per l’accreditamento di programmi sono alquanto vaghi. Considerano inoltre superfluo il capoverso 2, dato che il medesimo oggetto è disciplinato anche dall’articolo 28 capoverso 2.
Art. 29 Decisione
1 In merito all’accreditamento istituzionale, il Consiglio svizzero dell’accreditamento decide sulla base della proposta dell’Agenzia dell’accreditamento e, in merito all’accreditamento dei programmi, sulla base della proposta della citata Agenzia o di un’altra agenzia nazionale o estera che ha riconosciuto.
2 Il Consiglio dell’accreditamento può vincolare l’accreditamento ad oneri e stabilire un termine adeguato per il loro adempimento.
3 Rifiuta l’accreditamento qualora non siano adempiute condizioni sostanziali.
Cpv. 1
[7:] Swissmem è del parere che anche altri enti riconosciuti debbano essere autorizzati esplicitamente a svolgere la funzione di agenzia di accreditamento, affinché vi sia concorrenza tra i vari operatori. Secondo [7:] OAQ bisognerebbe indicare già nell’articolo 21 che il Consiglio dell’accreditamento riconosce sia agenzie nazionali che estere.
Art. 30 Durata dell’accreditamento e adempimento degli oneri
1 L’accreditamento vale per un periodo dai sei agli otto anni.
2 Se eventuali oneri non sono adempiti entro il termine stabilito, il Consiglio svizzero dell’accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari (art. 61).
Cpv. 1
Diversi partecipanti mettono in questione la durata di validità dell’accreditamento: [1:] VS, [6:] cohep e [7:] Swissmem vorrebbero aumentarla, [6:] USU e [7:] OAQ ridurla. [7:] FER chiede di fissarla a 7 anni.
Art. 31 Rinnovo dell’accreditamento
1 Per rinnovare l’accreditamento si segue la medesima procedura come per l’accreditamento iniziale.
2 Il rinnovo vale a sua volta per un periodo compreso tra i sei e gli otto anni.
Cpv. 1
[1:] AR, VS e [6:] ASS chiedono di valutare se sia possibile prevedere una procedura accelerata per il rinnovo dell’accreditamento.