Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Cpv. 7

[1:] BS, [2:] UDC, [6:] CRUS, CSSUP, [7:] OAQ e [8:] UniNE propendono per la variante 1; [1:] VD, [4:] ASB, [6:] ASS, CSST, DCH, sup-ch, [7:] ASDD, FER, FSAS, FSL, [8:] AEPS, profhesbe, labmed, UNIL e VD-HTA per la variante 2.

Diversi partecipanti auspicano che l’ente preposto all’accreditamento sia indipendente dalla Confederazione sia sul piano organizzativo che finanziario ([6:] DCH, sup-ch [8:] AEPS, Fap-hesso, profhesbe e VD-HTA).

Cpv. 8

[4:] ASB, [6:] CSST e KFH sono favorevoli alla proposta di dotare il Consiglio dell’accreditamento di un proprio budget e di una propria contabilità, mentre [2:] l’UDC la respinge per ragioni di costi.

Art. 22 Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità

1 L’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità (Agenzia dell’accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo. È subordinata al Consiglio svizzero dell’accreditamento.

Variante

Stralciare il secondo periodo.

2 Senza eccedere le proprie risorse, l’Agenzia dell’accreditamento può adempiere anche mandati conferitile da terzi nel settore dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità.

3 Il Consiglio dell’accreditamento nomina il direttore dell’Agenzia e il suo sostituto. Il direttore assume il personale rimanente.

4 Su proposta del direttore dell’Agenzia, il Consiglio dell’accreditamento adotta per l’Agenzia un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

Variante

5 L’Agenzia dell’accreditamento dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

Cpv. 1

[1:] BS, [6:] KFH, [7:] OAQ e [8:] CP privilegiano la variante 1 (perlopiù per ragioni di costi), [1:] VD, [4:] ASB, [6:] ASS, CSST, [7:] ASDD, FSAS, FSL, SwissEngineering ATS, [8:] UNIL e labmed la variante 2 (in generale per garantire l’indipendenza dell’agenzia). [4:] Travail.Suisse e [7:] FER si chiedono perché l’agenzia debba essere un organo statale e non una ditta privata. Per la [8:] HWZ bisognerebbe permettere anche alle agenzie estere di effettuare accreditamenti in Svizzera.

Cpv. 3

[1:] VD, [6:] CRUS, [8:] UNIL e UniNE criticano che il direttore dell’Agenzia sia nominato dal Consiglio dell’accreditamento.

Cpv. 4 e 5

[1:] BS, [2:] UDC e [7] OAQ preferiscono la variante 1, [4:] ASB, [6:] ASS e CSST la variante 2.

Nuovi articoli

[6:] USU, [7:] FSAG e [8:] Skuba propongono due nuovi articoli che regolamentano la rappresentanza degli studenti (v. proposte di emendamento allegate).

6.3 Assicurazione della qualità e accreditamento (art. 23–32)

Art. 24 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi

1 Sono accreditati: a. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzionale); b. i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accreditamento di programmi).

2 L’accreditamento istituzionale costituisce una condizione per la protezione della denominazione, per la concessione di sussidi federali e per l’accreditamento di programmi.