Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 19 Composizione, elezione e organizzazione

1 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione è composto da 9 - 15 personalità indipendenti che dispongano di conoscenze ed esperienze straordinarie nel settore universitario, della ricerca e dell’innovazione.

2 La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un’unica rielezione.

3 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione è pienamente indipendente.

4 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

5 Dispone di una propria segreteria.

6 Per il rimanente il Consiglio si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.

Cpv. 1 Diversi partecipanti ritengono che, nella forma proposta, il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione sia superfluo ([2:] PLR, UDC e [7:] SwissEngineering ATS) o chiedono che ne siano perlomeno precisati lo scopo e la composizione ([4:] Travail.Suisse, [6:] Actionuni, CFSUP, DCH, supch [8:] AEPS, Fap-hesso, fhch nw, profhesbe e VD-HTA; v. proposte di emendamento allegate). Secondo [1:] VS, [4:] Travail.Suisse, [6:] CSUP, sup-ch, [8:] AEPS, Fap-hesso, fhch nw, profhesbe e VD- HTA anche il mondo economico deve essere rappresentato nel Consiglio. [6:] FEA, [7:] greenpeace, pronatura, WWF, [8:] AKTE e alliance sud chiedono l’aggiunta dello sviluppo sostenibile (anche nell’art. 20 e nell’art. 21). [2:] PS e [6:] FNS si chiedono se non sia il caso di inserire il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione nella legge sulla ricerca (LR)6 o perlomeno di chiarire la ripartizione delle competenze tra il Consiglio e gli organi previsti dalla LR. Anche [6:] Accademie, CSST, KFH e [8:] visarte auspicano un migliore coordinamento tra la LASU e la LR.

Art. 21 Consiglio svizzero dell’accreditamento

1 Il Consiglio svizzero dell’accreditamento è composto da 15 - 20 membri indipendenti facenti parte in particolare delle cerchie dell’insegnamento, della scienza, dell’economia e del mondo del lavoro, nonché degli studenti. Ai settori dell’insegnamento e della ricerca nelle scuole universitarie deve essere concessa un’adeguata rappresentanza. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all’estero.

2 La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un’unica rielezione.

3 Il Consiglio decide in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.

4 È pienamente indipendente.

5 Può suddividersi in camere.

6

Si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione, che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.

7 Dispone di un budget per sé e per l’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità e tiene la propria contabilità.

Variante

7 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

8 Dispone di una propria segreteria.

Cpv. 1

[4:] Travail.Suisse, [6:] Actionuni, DCH, sup-ch [8:] AEPS, ageep, Fap-hesso, fhch nw, profhesbe e VD-

HTA chiedono che nel Consiglio dell’accreditamento siano rappresentati anche i docenti e il corpo accademico intermedio.

Per [4:] Travail.Suisse, [6:] CRUS, DCH, sup-ch [8:] AEPS, ageep, Fap-hesso, fhch nw, profhesbe, Uni-

NE e VD-HTA occorre precisare l’espressione «cerchie dell’insegnamento e della scienza». Secondo [6:] OC pari opportunità SUP, [7:] CSDP e [8:] ssp nel capoverso 1 dovrebbero essere menzionate anche le pari opportunità.

6 RS 420.1