Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine

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trattamento. Affinché l’UFSP possa occuparsi della gestione degli utenti, gli uffici competenti, quali le autorità cantonali o le organizzazioni professionali devono comunicare all’UFSP i nomi di tutti i collaboratori ai quali devono essere assegnati determinati diritti d'utente.

Sezione 2: Fornitori di dati e contenuto

Articolo 4 Commissione delle professioni mediche

Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera c del regolamento per la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) del 19 aprile 20075, la MEBEKO è responsabile della gestione del registro dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento. Il presente articolo stabilisce che la MEBEKO deve mettere a disposizione del registro delle professioni mediche questi dati. Si tratta di dati personali quali nome/i, cognome, cognome da nubile, data di nascita, sesso, lingua di corrispondenza, luogo/luoghi di attinenza e nazionalità, nonché tutte le informazioni relative ai diplomi federali, ai diplomi esteri riconosciuti e ai diplomi equivalenti conformemente all'articolo 36 capoverso 3 LPMed. La MEBEKO iscrive nel registro anche i dati relativi ai titoli di perfezionamento riconosciuti e agli attestati di equivalenza per titoli di perfezionamento ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 LPMed.

Degna di nota è la menzione del numero AVS alla lettera e, rilevata dalla MEBEKO al momento dell’iscrizione all’esame federale e utilizzata nel registro delle professioni mediche. La base giuridica per l’utilizzo del numero AVS nel registro delle professioni mediche è fissata nell’articolo 83 della LAMal. Ai sensi del suddetto articolo, gli organi incaricati di applicare, controllare o sorvegliare l’esecuzione della LAMal sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS per l'adempimento dei loro compiti legali. L’articolo 83 LAMal è stato formulato di conseguenza, conformemente all’allegato cifra 11 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (LAVS)6, modifica del 23 giugno 2006. Poiché, conformemente all’articolo 2 lettera g dell’ordinanza in questione, il registro delle professioni mediche deve contenere anche i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni per l’esecuzione della LAMal, le basi giuridiche della LAMal sono determinanti.

Il numero AVS non viene pubblicato ed è a disposizione unicamente dell’UFSP e delle autorità cantonali competenti.

Articolo 5 UFSP

La collaborazione con i diversi fornitori di dati, ovvero il corretto raggruppamento di dati provenienti da fonti diverse riguardanti la stessa persona che esercita una professione medica è possibile solo se questa può essere identificata chiaramente. Una delle possibilità di contrassegnare chiaramente le persone viene offerta dalla fondazione svizzera indipendente RefData, nella quale sono rappresentati i principali esponenti del settore sanitario svizzero (p. es. FMH, H+, interpharma, santésuisse, Società svizzera dei farmacisti, Suva). Questa fondazione rilascia il Global Location Number o numero GLN (precedentemente European Article Number International-Location), un numero già utilizzato nell’ambito degli stupefacenti come numero di riferimento. Conformemente all’articolo 3 lettere h ed i dell’ordinanza del 29 maggio 19967 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) è tenuto a pubblicare in un elenco i medici, dentisti e veterinari con il loro numero di identificazione EAN-L (vecchia designazione del GLN). Pertanto, le suddette categorie professionali dispongono già di un numero di identificazione, che invece deve ancora essere creato per i farmacisti e i chiropratici. L’utilizzazione del numero GLN è prevista anche nell’ambito della cosiddetta Health Professional Card (HPC). Conformemente alla lettera a, questo numero deve essere iscritto nel registro delle professioni mediche.

Alla lettera b, l’UFSP stabilisce se le autorità cantonali competenti hanno comunicato dei dati degni di particolare protezione riguardanti una persona che esercita una professione medica, conformemente all'articolo 7 capoverso 3. Questo campo è visibile solo dalle autorità cantonali e dalla persona

5RS 811.117.2

6RS 831.10

7RS 812.121.1