Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine
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sono vuoti significa che non esiste alcuna autorizzazione. In linea di massima, le autorizzazioni sono assegnate in modo che il partecipante che iscrive i dati è anche responsabile del loro aggiornamento o mutazione.
Articolo 10 Obblighi di diligenza dei fornitori di dati
Tutti i fornitori di dati provvedono affinché i dati da loro inseriti siano completi, corretti e aggiornati. Nonostante l’UFSP controlli attentamente la correttezza delle informazioni pubblicate, risulta impossibile garantire la correttezza, esattezza, attualità, affidabilità e completezza dei loro contenuti. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni materiali o immateriali, derivanti dall’accesso oppure dall’uso o dal mancato uso delle informazioni diffuse. Rimandi e collegamenti ai siti web di terzi non rientrano nella sfera di responsabilità dell’UFSP; l’utente consulta e utilizza queste pagine web a proprio rischio. Viene declinata ogni responsabilità per le pagine web in questione.
Articolo 11 Comunicazione di dati degni di particolare protezione
I dati degni di particolare protezione, conformemente all’articolo 7 capoverso 3 lettere a - g non possono essere inseriti direttamente nel registro delle professioni mediche. Per mezzo di una domanda di mutazione, l’autorità cantonale può tuttavia chiedere all’UFSP di attivare il campo menzionato all’articolo 5 lettera b (dati degni di particolare protezione). La comunicazione delle informazioni dettagliate (conformemente all’articolo 7 capoverso 3 lettere a – g) avviene mediante un collegamento sicuro: in una prima fase, per collegamento sicuro si intende la trasmissione dei dati per raccomandata. In un secondo tempo, sarà possibile garantire un collegamento sicuro anche mediante l'applicazione, a condizione che, sia a livello federale che a quello cantonale, venga predisposta un’infrastruttura adeguata, che consenta ad esempio una trasmissione codificata. In seguito alla notifica dei dati da parte delle autorità cantonali, l’UFSP iscrive i dati in un elenco separato dal registro delle professioni mediche. Se esistono dati degni di particolare protezione su una persona che esercita una professione medica, l’UFSP compilerà il campo dati nel registro delle professioni mediche ai sensi dell'articolo 5 lettera c, qualora ciò non sia già avvenuto tramite la domanda di mutazione. Questo campo dati potrà essere consultato da tutte le autorità cantonali.
Articolo 12 Controllo dei dati da parte del personale sanitario.
Le persone che esercitano una professione medica possono far correggere eventuali dati errati o mancanti presentando una domanda di mutazione per via elettronica. La notifica di mutazioni può essere effettuata dopo essersi annunciati con successo nel sistema per via elettronica. Il sistema invia automaticamente ai servizi responsabili delle mutazioni le relative notifiche di mutazione. In genere, si tratta del servizio responsabile dell’inserimento dei dati conformemente agli articoli 4 - 8. Se la persona che esercita una professione medica si accorge ad esempio che l'indirizzo dello studio medico o dell'azienda non è corretto, il sistema invia automaticamente una domanda di mutazione all'autorità cantonale che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione.
Articolo 13 Mutazioni dei dati
Conformemente al capoverso 1, tutti i fornitori di dati sono responsabili della mutazione o dell’aggiornamento dei dati in virtù degli articoli 4 - 8.
Ai sensi del capoverso 2, i fornitori di dati devono altresì controllare le domande di mutazione di terzi (cfr. articolo 12) in merito alla loro correttezza conformemente agli articoli 4 - 8.
Conformemente al capoverso 3 vengono messe a verbale tutte le mutazioni al fine di controllare quando e da chi sono stati modificati i dati in questione.
Articolo 14 Archiviazione e verbalizzazione
L’UFSP, ovvero il servizio che gestisce il registro, è responsabile dell’archiviazione e della
verbalizzazione dei dati. Per quanto riguarda l’archiviazione, fa stato la legge federale del 26 giugno 199813 sull'archiviazione (LAr).
13RS 152.1