Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine

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Articolo 19 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni mediche

Le disposizioni sulla cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni mediche sono descritte in dettaglio nell’articolo 54 LPMed. L’UFSP è responsabile di queste operazioni e prende i provvedimenti necessari per garantire la cancellazione e l’eliminazione dei dati nel rispetto dei termini. Per cancellazione dei dati si intende l’apposizione della menzione "Cancellato". Tale menzione è importante nell’ambito dei dati degni di particolare protezione. La cancellazione dei dati indica la precedente esistenza di un ammonimento, di una multa o di un divieto temporaneo di libero esercizio della professione. I dati che vengono eliminati dal registro delle professioni mediche (p. es. al raggiungimento dell’80° anno di età o qualora un’autorità comunichi il decesso della persona in questione) devono essere anonimizzati.

Sezione 4: Disposizioni particolari

Articolo 20 Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche

Conformemente al capoverso 1, la Confederazione finanzia la programmazione nonché l’ulteriore sviluppo della banca dati. Delle modifiche si renderanno infatti necessarie in una seconda fase, in vista dell’integrazione nel registro delle professioni mediche non universitarie. Conformemente al capoverso 2, l’UFSP predispone un’interfaccia standard che permette ai partner di esportare o importare dati. Conformemente al capoverso 3, i costi per gli adeguamenti necessari per l'utilizzo della suddetta interfaccia standard, come pure tutte le altre spese, sono a carico dei fornitori di dati e dell'Istituto.

Articolo 21 Impiego dei dati per altri scopi

Per altri scopi si intendono le attività di ricerca, pianificazione e statistica. L’impiego dei dati contenuti nel registro delle professioni mediche per scopi di questo tipo è disciplinato all’articolo 22 della legge federale del 14 giugno 199314 sulla protezione dei dati (LPD) (cpv. 1).

Conformemente al capoverso 2, l’UFSP mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, in modo automatizzato, i dati accessibili al pubblico necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Articolo 22 Sicurezza dei dati

Conformemente al capoverso 1, la sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199315 relativa alla LPD, dall’ordinanza sull’informatica federale del 23 febbraio 200016, in particolare dalla sezione 3 del primo capitolo sulla sicurezza informatica, nonché dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione. Ad eccezione del numero di AVS, i dati iscritti nel registro delle professioni mediche sono tutti dati pubblicamente accessibili. I dati degni di particolare protezione sono infatti registrati in un elenco separato dal registro delle professioni mediche (cfr. commento all'art. 7 cpv. 3). La sicurezza dei dati è pertanto garantita.

Sezione 5: Abuso e cambiamento della destinazione

Articolo 23

La presente disposizione contiene una minaccia di pena per le persone che impediscono abusivamente il funzionamento del registro delle professioni mediche o che ne utilizzano i dati per altri scopi. La multa può ammontare fino a 20 000 franchi. L’entità della multa è giustificata dal fatto che i danni potenziali provocati da questo tipo di comportamenti possono essere estremamente elevati.

14RS 235.1

15RS 235.11

16RS 172.010.58