Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine

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Articolo 15 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

I dati accessibili al pubblico sono resi noti in una procedura di richiamo (cpv. 1). Tutti i dati accessibili al pubblico sono contrassegnati con la lettera C nella colonna Pubblico dell’allegato 1. Il numero AVS non è pubblicamente accessibile. Pur non essendo classificato come informazione particolarmente degna di protezione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPMed, la sua pubblicazione potrebbe tuttavia dar luogo a un utilizzo improprio non auspicato. Anche le informazioni relative all’esistenza di dati degni di particolare protezione (art. 5 lett. b) o alla data di decesso (in virtù dell’articolo 54 capoverso 3 LPMed, in caso di decesso tutti i dati relativi a una persona che esercita una professione medica vengono cancellati dal registro delle professioni mediche) non sono accessibili al pubblico.

I fornitori di dati e l’Istituto hanno la possibilità di richiamare sistematicamente i dati sotto forma di elenchi tramite un’interfaccia standard messa a disposizione dall’UFSP (cpv. 2 e 3). I fornitori di dati possono altresì importare nella loro banca dati tutti i dati accessibili al pubblico mediante l’interfaccia standard definita dall’UFSP (cpv. 2).

Articolo 16 Comunicazione dei dati degni di particolare protezione alle autorità cantonali

Conformemente al capoverso 1, i dati degni di particolare protezione (cfr. art. 7 cpv. 3) sono a disposizione unicamente delle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione. I dati degni di particolare protezione non vengono iscritti direttamente nel registro delle professioni mediche, bensì in un elenco separato, e non sono pertanto direttamente visibili dalle autorità cantonali competenti. Questa decisione è stata presa poiché, nel caso di un'iscrizione dei dati degni di particolare protezione nel registro delle professioni mediche, l’introduzione delle misure di sicurezza necessarie comporterebbe costi molto elevati. Al fine di proteggere ugualmente il pubblico, ad esempio nel caso di divieto di libero esercizio della professione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 lettere d ed e LPMed, è possibile accedere al campo dati conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera b che informa se l’autorizzazione è stata rilasciata, rifiutata o revocata. Conformemente al capoverso 2, le autorità cantonali possono vedere nel registro se vi sono dati degni di particolare protezione su una determinata persona che esercita una professione medica (in virtù dell'art. 5 lett. b questo campo dati è visibile solo per le autorità cantonali). Il capoverso 3 stabilisce che l’autorità cantonale può chiedere per via elettronica, tramite un modulo di domanda messo a disposizione dal sistema, informazioni sul contenuto dei dati degni di particolare protezione.

Il servizio dell'UFSP competente fornisce l'informazione relativa al contenuto dei dati degni di particolare protezione all'autorità cantonale per mezzo di un collegamento sicuro. Conformemente alle note esplicative relative all’articolo 11, in una prima fase, l’informazione verrà trasmessa telefonicamente o per posta. Qualora esista un sistema di codificazione sia a livello cantonale che a livello federale, in un secondo tempo è possibile instaurare un collegamento sicuro anche per via elettronica. L'UFSP deve inviare le relative informazioni entro tre giorni lavorativi (cpv. 4).

Articolo 17 Comunicazione dei dati degni di particolare protezione al personale sanitario

Le persone che esercitano una professione medica hanno il diritto di ricevere informazioni sulle iscrizioni dei dati degni di particolare protezione che le riguardano. Il campo dati è pertanto visibile anche per la persona in questione, ai sensi dell'articolo 5 lettera b (nel registro delle professioni mediche sono visibili unicamente le iscrizioni che riguardano la propria persona). Qualora esistano dati degni di protezione, la persona in questione ha la possibilità di inviare una domanda d'informazione per via elettronica. L’UFSP invia le informazioni sulle iscrizioni di dati degni di particolare protezione per posta (raccomandata).

Articolo 18 Certificate of Good Standing

Le persone che esercitano una professione medica i cui dati sono iscritti nel registro delle professioni mediche possono chiedere all'autorità cantonale competente un 'Certificate of Good Standing'. Grazie al registro delle professioni mediche, l’autorità cantonale può controllare se vi sono delle iscrizioni di dati degni di particolare protezione sulla persona in questione anche da parte di altri Cantoni.