Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine
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medici che lavorano in uno studio medico in comune, la cui forma giuridica è quella di una società anonima, non dovrebbero, secondo la LPMed, essere iscritte nel registro delle professioni mediche, poiché i medici in questione vengono assunti dalla società anonima e sono quindi dei dipendenti. Il registro delle professioni mediche può adempiere il suo scopo (p. es. informazione dei pazienti, demografia medica, dati per l’esecuzione della LAMal) solo se tutte le autorizzazioni all’esercizio della professione rilasciate conformemente al diritto federale e cantonale sono iscritte nel registro delle professioni mediche. Il capoverso 3 lettere a - g elenca tutti i dati degni di particolare protezione, conformemente all'articolo 53 capoverso 2 LPMed, i quali devono essere comunicati all'UFSP dalle autorità cantonali (cfr. spiegazione riguardante l'articolo 11). I dati non possono essere iscritti direttamente nel registro delle professioni mediche, ma devono essere iscritti dall’UFSP in un elenco separato dal suddetto registro. Le autorità cantonali, che hanno diritto ad accedere a tutti questi dati conformemente all’articolo 53 capoverso 2 LPMed, possono controllare se esistono dati degni di particolare protezione su una persona che esercita una professione medica (vedi art. 5 lett. b). Non appena le autorità cantonali comunicano all’UFSP dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPMed, l’UFSP iscrive queste informazioni nei dati concernenti la persona in questione conformemente all’articolo 5 lettera b (dati degni di particolare protezione). In caso di dati degni di particolare protezione, l’autorità cantonale può richiedere all’UFSP informazioni precise sui dati suddetti per mezzo di una domanda d'informazioni elettronica. Il servizio competente presso l’UFSP contatta la relativa autorità cantonale e fornisce le informazioni necessarie per mezzo di un collegamento sicuro (p. es. per mezzo di una telefonata all’autorità cantonale competente o tramite raccomandata). La separazione dei dati degni di particolare protezione dal registro delle professioni mediche è stata decisa perché un’iscrizione diretta dei dati renderebbe necessaria l’introduzione di disposizioni di sicurezza molto elevate, che sfonderebbero il budget dell’UFSP.
Da un punto di vista giuridico, non è autorizzata la comunicazione di dati degni di particolare protezione riguardanti le persone che esercitano una professione medica in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione nell'ambito di un'attività dipendente.
Articolo 8 Associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri
Poiché il registro delle professioni mediche deve contenere tutti i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni per l’esecuzione della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 199412, è necessario coinvolgere anche l’associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri (santésuisse). santésuisse verifica ancora una volta, su mandato degli assicuratori, i requisiti per l’autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, in base alla relativa decisione cantonale nonché all’autorizzazione all’esercizio della professione, e si occupa dell’autorizzazione sotto il profilo amministrativo e operativo. La persona che esercita una professione medica riceve in questo caso il numero del registro dei codici creditori (RCC) stabilito alla lettera a. Conformemente alla lettera b, santésuisse iscrive inoltre in un campo apposito se la persona in questione ha il diritto o meno di fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa informazione è pubblicamente accessibile.
Sezione 3: Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti
Articolo 9 Diritti e obblighi
I diritti e obblighi dettagliati per l’elaborazione dei singoli campi ai sensi degli articoli 4 - 9 dell'ordinanza in questione sono elencati all’allegato 1. La matrice nell’allegato 1 contiene inoltre delle indicazioni su quali campi dati devono o possono essere compilati (vedi a tal fine la colonna relativa ai Contenuti: i campi dati contrassegnati con una X devono essere compilati, a condizione che i dati siano disponibili; la compilazione dei campi dati contrassegnati da una Y è facoltativa). Alla colonna Pubblico sono riportati i campi dati pubblicamente accessibili. Per tutti gli altri partecipanti, in ogni campo dati una lettera indica le relative autorizzazioni specifiche. La lettera A significa 'iscrivere e mutare', la lettera B 'domanda di mutazione', la lettera C 'autorizzazione alla lettura'. Se i campi dati
12RS 832.10