Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine
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competenti, la semplice informazione relativa al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione è invece accessibile pubblicamente. Questo punto intende proteggere i pazienti dalle persone che esercitano una professione medica senza disporre di un’autorizzazione. La lettera e riporta i dati relativi alla data di apertura dello studio medico o dell’azienda, nonché il compito degli stessi. La lettera f prescrive l’annuncio dei fornitori di prestazioni, conformemente all’articolo 35 LPMed, che possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, la propria professione in Svizzera durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile. Questi devono annunciarsi presso l’autorità cantonale nonché presentare al Cantone i certificati riportati nell’articolo 13 dell’ordinanza del 27 giugno 200711 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie. Se i certificati sono validi, l’autorità cantonale iscrive nel registro delle professioni mediche la prestazione con la data di inizio e di fine della prestazione stessa. I fornitori di prestazioni possono iniziare la loro attività solo a partire da questo momento. La lettera g prescrive alle autorità cantonali di indicare se la persona che esercita una professione medica ha diritto a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, conformemente all’articolo 35 LAMal. Conformemente alla lettera h, le autorità cantonali stabiliscono anche restrizioni tecniche, temporali o geografiche. Per restrizione tecnica si intende, ad esempio, quando un determinato fornitore di prestazioni è autorizzato a esercitare come medico generico, ma non come oculista, nonostante possieda entrambi i titoli federali di perfezionamento richiesti. Anche il divieto relativo al libero esercizio della professione per una parte del campo di attività, ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 lettera e LPMed, andrebbe iscritto in questo punto. Per restrizione temporale si intende, ad esempio, quando il fornitore di prestazioni può aprire il suo studio medico o la sua azienda solo in determinati giorni della settimana. Nel caso di una restrizione geografica, invece, il fornitore di prestazioni è autorizzato a svolgere la propria attività solo in un comune determinato. Questo caso si verifica soprattutto nel caso di una persona che esercita una professione medica conformemente all’articolo 36, capoverso 3 lettera b LPMed, la quale può esercitare liberamente la professione unicamente in una regione in cui è provata una copertura insufficiente dell’assistenza medica. La lettera i riporta gli oneri che possono essere emanati dalle autorità cantonali, conformemente all’articolo 37 LPMed, ovvero gli oneri riguardanti i locali dello studio medico o dell’azienda, quali ad esempio oneri relativi a misure d'igiene o antincendio. Conformemente alle lettere j e k, vengono iscritti anche i dati riguardanti la legittimazione alla dispensazione diretta nonché eventuali osservazioni in merito a disposizioni speciali in questo contesto. Conformemente alle lettere l e m, l'autorità cantonale notifica anche la portata dell’autorizzazione a dispensare dei medicamenti delle persone che esercitano una professione medica. Queste informazioni sono necessarie all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ma servono anche per l’informazione dei pazienti. Conformemente alle lettere n ed o, le autorità cantonali iscrivono anche l'indirizzo nonché il numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda delle persone esercitanti una professione medica che possiedono un’autorizzazione all’esercizio della professione. Alla lettera p è prevista l’iscrizione (facoltativa) dell’indirizzo e-mail. Poiché si tratta di un dato pubblicamente accessibile, la persona che esercita una professione medica può decidere se desidera renderla pubblica attraverso il registro delle professioni mediche. La lettera q prevede che la persona che esercita una professione medica possa pubblicare sul registro anche il link a un eventuale sito Internet. Anche l’iscrizione di questa informazione è facoltativa. La presentazione del proprio studio medico con gli orari di apertura, le prestazioni offerte e altri link diventa sempre più corrente. Poiché, conformemente alla LPMed, le autorità cantonali si occupano della sorveglianza degli obblighi professionali, fra i quali figurano, conformemente all’articolo 40 lettera d LPMed, anche la pubblicità effettuata dalle persone che esercitano una professione medica, può essere utile fare inserire questo link dalle autorità cantonali, al fine di assicurare una minima garanzia della qualità.
Conformemente al capoverso 2, nel registro delle professioni mediche possono essere iscritte anche le autorizzazioni all'esercizio dipendente della professione che secondo la legislazione cantonale sono soggette ad autorizzazione. Qualora venissero iscritte solo le autorizzazioni ai sensi della LPMed, mancherebbero ad esempio le autorizzazioni dei farmacisti che hanno la responsabilità specialistica in una farmacia, senza esserne nel contempo i proprietari, una situazione che si verifica peraltro spesso nel caso di questa categoria professionale. Anche le autorizzazioni all’esercizio della professione di
11RS 811.112.0