Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 10 pagine
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interessata e intende garantire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione al libero esercizio della professione, le autorità cantonali possano richiedere all'UFSP i contenuti dei dati degni di particolare protezione. La lettera c disciplina l'iscrizione da parte dell'UFSP della data del decesso. Il decesso di una persona che esercita una professione medica può essere notificato dalle organizzazioni professionali, dalle autorità cantonali, da santésuisse e dall’Istituto per mezzo di una domanda di mutazione. La data di decesso non è visibile al pubblico poiché, conformemente all’articolo 54 capoverso 4 LPMed, tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena l’autorità competente ne annuncia il decesso.
Articolo 6 Organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento
Conformemente all’articolo 52 capoverso 2 LPMed, le organizzazioni responsabili sono tenute a comunicare ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento. Questi titoli di perfezionamento sono riportati negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 20078 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie. La notifica dei suddetti titoli di perfezionamento viene disciplinata nel capoverso 1.
Conformemente al capoverso 2 devono essere notificate anche le qualifiche di perfezionamento di diritto privato che danno diritto a fatturare prestazioni secondo la LAMal ai sensi della legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie. Questi dati sono infatti rilevanti per l’esecuzione della LAMal. Nel caso in questione, finora ciò riguarda esclusivamente le qualifiche di perfezionamento di diritto privato dei medici. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) rilascia, oltre a 44 titoli federali di perfezionamento, numerose qualifiche di diritto privato quali formazioni approfondite e certificati di formazione complementare che danno diritto a fatturare prestazioni a carico delle casse malati. Poiché, conformemente all’articolo 51 capoverso 4 LPMed, il registro delle professioni mediche deve contenere anche le informazioni necessarie ai Cantoni e agli organi federali per l’esecuzione della legge federale del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal), le suddette qualifiche devono anch’esse essere iscritte nel registro delle professioni mediche. L’elenco delle qualifiche di perfezionamento nell’ambito della medicina umana è riportato nell’allegato 2 dell’ordinanza in questione. Queste qualifiche devono essere notificate al registro delle professioni mediche.
Conformemente al capoverso 3, la notifica delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato, che non danno diritto a fatturare prestazioni a carico della LAMal, è facoltativa. Nell'allegato 3 dell'ordinanza sono elencate le rispettive qualifiche di diritto privato delle cinque professioni mediche universitarie. Nel registro delle professioni mediche possono essere iscritte solo le qualifiche rilasciate da un'organizzazione professionale svizzera nazionale. Questa possibilità è stata accordata dopo essere stata espressamente richiesta da tutte le organizzazioni professionali (Società Svizzera di odontologia e stomatologia SSO, Società svizzera dei farmacisti pharmaSuisse, Società svizzera dei chiropratici SCG, Società dei veterinari svizzeri GST), ad eccezione della FMH. Per un paziente può infatti essere importante sapere se un medico possiede, oltre a un titolo di perfezionamento in medicina generale, un certificato di formazione complementare in medicina dello sport o medicina subacquea. Lo stesso vale anche per i veterinari: per il pubblico può essere importante sapere se, oltre al suo diploma, un veterinario ha conseguito anche un certificato di attitudine tecnica a valutare la pericolosità di un cane.
Articolo 7 Cantoni
Il capoverso 1 lettere a - n elenca tutte le informazioni rese accessibili al pubblico in caso di procedura di richiamo. La lettera a stabilisce il Cantone di autorizzazione. Le lettere b - d informano sullo stato dell’autorizzazione, ovvero se la persona che esercita una professione medica non ha (ancora) l’autorizzazione o se l’autorizzazione è stata rilasciata, rifiutata o revocata. Lo stato 'autorizzazione rifiutata' o 'autorizzazione revocata' si basa sull’articolo 38 LPMed, secondo cui l’autorizzazione viene revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. Conformemente all’articolo 53 LPMed, i motivi di revoca o rifiuto di un’autorizzazione, di cui all’articolo 39 LPMed, sono a disposizione esclusivamente delle autorità
8RS 811.112.0
9RS 832.10
10RS 832.10