Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/21: Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco · 10 pagine
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Inoltre, la leggera riduzione del consumo influenzerà i proventi dell’imposta sul tabacco. Questa conseguenza negativa sulle entrate sarà tuttavia più che compensata per quanto concerne l’insieme dell’economia, come risulta da una stima dei costi delle autorità sanitarie britanniche. Secondo tale stima, il beneficio netto delle avvertenze grafiche per il Regno Unito ammonta a una cifra pari a 499 mio. CHF. Anche in Svizzera l’introduzione delle avvertenze dovrebbe produrre un beneficio netto.9
I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco devono sostenere spese per quanto concerne la nuova forma delle avvertenze complementari apposte sul retro dei pacchetti, rispettivamente per la stampa di nuovi autocollanti colorati. I costi che ne derivano possono tuttavia essere minimizzati, visto che vengono messi a disposizione formati pronti all’uso. Da un’eventuale impossibilità di svendere, malgrado il termine transitorio per il cambiamento di serie, i prodotti del tabacco corredati dalla vecchia scritta, risultano costi supplementari per rimborsare l’imposta e distruggere la merce. Per i punti di vendita le spese possono aumentare a causa di un maggior numero di ritorni al fabbricante. Per i consumatori non vi è alcun onere finanziario supplementare. Una ripercussione sui consumatori dei maggiori costi sopportati dall’industria del tabacco e dal commercio è estremamente improbabile.
5. Rapporto con il diritto europeo
La direttiva 2001/37/CE relativa «alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco», entrata in vigore il 18 luglio 2001, ha reso obbligatorie sul mercato europeo le avvertenze sotto forma di testo e ha definito le condizioni che gli Stati membri devono rispettare se vogliono completare su base volontaria tali avvertenze con illustrazioni. La direttiva 2001/37/CE non è vincolante
per la Svizzera. La presente ordinanza si basa sull'ordinanza sul tabacco, compatibile con la direttiva europea summenzionata.
Finora, il Belgio ha introdotto tali avvertenze sulle sigarette e la Romania le introdurrà nel 2008. Numerosi altri Paesi europei (Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Polonia) hanno ufficialmente comunicato la loro intenzione di introdurre le avvertenze combinate.
La decisione 2003/641/CE della Commissione del 5 settembre 2003 disciplina la disponibilità delle illustrazioni e fissa le direttive concernenti la forma. La possibilità per la Svizzera di utilizzare le illustrazioni della CE per le avvertenze combinate è garantita da un contratto di licenza concluso tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e la CE. Nella misura del possibile sono recepite dalle disposizioni CE anche le esigenze riguardo alla forma grafica.
9 Beneficio netto: profitti (minori costi per i trattamenti medici e i casi di morte) meno spese (minori entrate fiscali, spese di produzione più elevate per i fabbricanti).
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