Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/21: Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco · 10 pagine

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Rapporto esplicativo

Articolo 5 Serie di stampa

Il capoverso 1 rinvia all’allegato 1 nel quale le 42 avvertenze combinate sono suddivise in 3 serie di stampa. Le serie contengono illustrazioni diverse affinché un rinnovamento regolare garantisca a lunga scadenza l’efficacia dell’avvertenza combinata. È quanto raccomandano le autorità dei Paesi che già usano tali informazioni destinate ai consumatori. Secondo il capoverso 2, le serie di stampa vanno utilizzate seguendo costantemente una rotazione prestabilita (1a serie, 2a serie, 3a serie, 1a serie …). Così facendo, si ripetono soltanto nel quarto anno (cpv. 2). La data del passaggio a una nuova serie è sempre il 1° gennaio (cpv. 2), una data tradizionalmente scelta da molti consumatori per smettere di fumare.

Al fine di permettere ai fabbricanti e agli importatori di iniziare con una nuova serie, vengono fissati terrmini transitori che consentono di passare da una serie all’altra. Tali termini sono di tre mesi (da ottobre a dicembre) per le sigarette e di sei mesi (da luglio a dicembre) per gli altri prodotti del tabacco. Il decorso cronologico è rappresentato graficamente nell’allegato al presente documento. In tal modo si tiene conto dei diversi tempi di smercio previsti per i vari prodotti del tabacco.

Articolo 6 Utilizzo delle illustrazioni e dell' indicazione «Stop al fumo»

Il capoverso 1 stabilisce che le illustrazioni possono essere utilizzate dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco solamente per la realizzazione di avvertenze combinate per permettere all’UFSP di rispettare gli obblighi contratti nei confronti di chi rilascia le licenze relative alle illustrazioni. Anche l’utilizzo dell’indicazione «Stop tabacco» è limitato. Per motivi inerenti alle licenze soltanto le autorità federali (per esempio l’Ufficio federale dello sport) possono chiedere all’UFSP l’autorizzazione di impiegare le illustrazioni per altri scopi (campagne di prevenzione).

Articolo 7 Disposizioni transitorie

Affinché i fabbricanti e gli importatori possano adattare i pacchetti alle nuove avvertenze combinate corredate da illustrazioni, ai diversi prodotti sono concessi termini transitori differenziati. Per le sigarette tale scadenza è di 12 mesi e va fino alla fine 2008 (cpv. 1), mentre per gli altri prodotti del tabacco è di 24 mesi e si estende fino a fine 2009 (cpv. 2). L’introduzione più tardiva per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette è giustificata dal fatto che, per questi prodotti, le attuali avvertenze combinate nettamente più incisive sono state introdotte soltanto dal maggio 2007 (un anno dopo che per le sigarette). Per le sigarette si inizia con la 1a serie di stampa, mentre per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette si inizia con la 2a serie di stampa (cpv. 3). In tal modo, il 1° gennaio 2010 tutti i pacchetti di prodotti del tabacco recheranno le avvertenze della 2a serie di stampa (cpv. 4).

Per quanto concerne la durata del termine transitorio per la prima introduzione sul mercato di avvertenze grafiche, secondo le informazioni ricevute dalla autorità sanitarie britanniche che hanno consultato specialisti in materia di stampa dell’industria del tabacco, un termine di 13 mesi è considerato adeguato.7 Dal canto suo, la Banca mondiale ritiene sufficiente un termine compreso tra 3 e 6 mesi.2 Australia e Nuova Zelanda hanno concesso un termine di 12 mesi per le loro normative che già sono state introdotte, rispettivamente adottate. Questo termine sarà applicato anche in Svizzera.

Effettuata dal Consiglio federale il 18 aprile 2007, la tempestiva comunicazione delle nuove prescrizioni riguardanti versioni di avvertenze combinate pronte per l’uso e termini transitori sufficienti – sia per la prima introduzione, sia per il cambiamento delle serie – ha permesso ai fabbricanti e agli importatori di ottimizzare le procedure d’introduzione e di smercio, evitando così il ritiro dal commercio di prodotti non conformi, come pure gli onerosi rimborsi di imposta e le azioni di distruzione sorvegliate che gravano sull’Amministrazione federale delle dogane.

7 Department of Health: Consultation on the introduction of picture warnings on tobacco packs, 2006, Health Improvement Directorate, scaricato il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL:

http://www.dh.gov.uk/Consultations/ClosedConsultations/ClosedConsultationsArticle/fs/en?CONTENT _ID=4138143&chk=3C4F3g.

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