Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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domanda in determinati Paesi membri del sistema25. La possibilità di utilizzare il sistema di Madrid non faciliterà tuttavia in maniera generale la registrazione di un marchio all’estero. Sarà compito dei titolari studiare il modo migliore per proteggere all’estero la loro denominazione d’origine, la loro indicazione geografica, la loro denominazione vinicola (protetta a livello cantonale) o la loro indicazione di provenienza (basata su un’ordinanza del Consiglio federale). Alcuni Paesi conoscono i marchi di garanzia, altri le certification mark, altri ancora i marchi collettivi ecc., senza che questi termini debbano per forza coincidere. La scelta di un marchio svizzero (marchio di garanzia o marchio collettivo) di genere simile a quello previsto dalla regolamentazione estera dovrà pertanto essere effettuata con grande cura. Inoltre alcuni Paesi (per esempio il Giappone) non conoscono i marchi di garanzia o i marchi collettivi basati su indicazioni geografiche e perciò la registrazione di un marchio di garanzia e di un marchio collettivo in Svizzera non permetterà di ottenere una registrazione semplificata in questi Paesi. In molti Stati le indicazioni geografiche non potranno di principio essere registrate come marchi verbali, poiché non hanno carattere distintivo. Inoltre le esigenze in merito al contenuto del regolamento d’un marchio di garanzia o di un marchio collettivo sono spesso legate alle specificità nazionali. Una domanda di registrazione negli Stati Uniti, ad esempio, sarà automaticamente oggetto di un rifiuto provvisorio in ragione del contenuto del regolamento e sarà d’obbligo la rappresentanza dei richiedenti da parte di un mandatario americano. Da questo punto di vista il sistema di Madrid non consente quindi di facilitare realmente la registrazione negli Stati Uniti.
A livello nazionale, il marchio di garanzia o il marchio collettivo che si basa su una denominazione d’origine, un’indicazione geografica registrata (cfr. art. 22a P-LPM ; punto 2.11), una denominazione vinicola protetta a livello cantonale (cfr. art. 22b P-LPM; punto 2.1.1) o un’indicazione di provenienza disciplinata da un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 22c P-LPM ; punto 2.1.1) metterà a disposizione del titolare uno strumento efficace per opporsi ai marchi posteriori che contengono la denominazione o le indicazioni in questione e che sarebbero registrati per prodotti identici o paragonabili. Esso contribuisce pertanto anche a migliorare la protezione delle denominazioni d’origine, delle indicazioni geografiche, delle denominazioni vinicole e delle indicazioni di provenienza (per i dettagli, cfr. art. 31 cpv.1terP-LPM ; punto 2.1.1).
1.4 Soluzioni esaminate
Nel quadro dei lavori preparatori del progetto di revisione sono state esaminate diverse soluzioni per migliorare la protezione della designazione «Svizzera» in particolare e delle indicazioni di provenienza in generale. Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni, il Consiglio federale ha deciso di optare per il presente avamprogetto di revisione (cfr. punto 1.2 e 1.3).
25 Dei risparmi saranno realizzati nei Paesi che applicano gli emolumenti completivi (per esempio la Francia e la Germania), ma non in quelli che applicano la tassa individuale (per esempio gli Stati Uniti e il Giappone) spesso altrettanto onerosa quanto la tassa per un deposito effettuato direttamente presso l’ufficio nazionale straniero.