Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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tutto il mondo, un numero sempre maggiore di Paesi introduce dei sistemi di registrazione di tali indicazioni per tutti i prodotti (esempi : India, Messico ecc.). La protezione delle indicazioni d’origine mediante la registrazione (protezione ex ante) sta diventando uno standard internazionalmente riconosciuto. È appropriato che anche i produttori svizzeri possano beneficiare di questo strumento giuridico. Infine, a livello federale, un registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche esiste già per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati. Non vi è nessuna ragione plausibile per escludere da questo tipo di protezione gli altri prodotti.

Marchio di garanzia o marchio collettivo

Secondo la regolamentazione attuale, una denominazione d’origine (per esempio «Gruyère») o un’indicazione geografica (per esempio «Saucisson vaudois») non può essere depositata come marchio verbale. La denominazione o l’indicazione, che non possiede di per sé caratteristiche distintive e deve essere a libera disposizione di tutti, non adempie le condizioni dell’articolo 2 lettera a LPM. Per ottenere una registrazione, il titolare del marchio deve obbligatoriamente depositare un segno di carattere distintivo. Ciò è in particolare il caso se il segno è costituito dalla denominazione d’origine o dall’indicazione geografica e da segno grafico (per esempio un segno composto dalla parola «Gruyère» e da una rappresentazione grafica).

L’avamprogetto di revisione offre ora a qualsiasi gruppo richiedente che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica di depositare un marchio di garanzia verbale o un marchio collettivo verbale (cfr. art. 22a P-LPM; punto 2.1.1). Questi marchi consistono in una denominazione d’origine o in un’indicazione geografica iscritte nel registro tenuto dall’UFAG oppure in un’indicazione geografica iscritta nel nuovo registro previsto dall’articolo 50a P-LPM (cfr. art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3). L’avamprogetto di revisione offre la stessa possibilità ai Cantoni che permettono la protezione delle denominazioni vinicole secondo l’articolo 63 LAgr, e, in virtù dell’Accordo sugli ADPIC e della CPrI agli enti pubblici esteri le cui denominazioni vinicole si fondano anch’esse sull’articolo 63 LAgr (cfr. art. 22b P-LPM; punto 2.1.1) nonché all’organizzazione mantello del settore economico che beneficia di un’ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 50 LPM. In virtù dell’Accordo sugli ADPIC e della CUP una siffatta registrazione dev’essere prevista anche per i settori economici che beneficiano di una regolamentazione estera equivalente (cfr. art. 22b P-LPM ; punto 2.1.1).

Di conseguenza il sistema di marchi previsto agli articoli 22a-c P-LPM è indissociabile dalla registrazione antecedente della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, dall’esistenza di una protezione della denominazione vinicola a livello cantonale o dall’esistenza di un’ordinanza del Consiglio federale. Questi marchi dallo statuto particolare rinviano semplicemente alle condizioni d’uso previste dall’elenco degli obblighi, dalla legislazione cantonale o dall’ordinanza del Consiglio federale. Essi rappresentano soprattutto degli strumenti per ottenere più facilmente la protezione all’estero (cfr. qui appresso, la nozione di «strumenti supplementari» di cui beneficiano i produttori e i fabbricanti).

Il presupposto della registrazione anteriore della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, della protezione della denominazione vinicola a livello cantonale o dell’esistenza di un’ordinanza del Consiglio federale ha come conse-