Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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nel caso in cui un prodotto alimentare è definito come svizzero benché soltanto la miscela di quindici prodotti esteri sia stata effettuata in Svizzera (luogo della trasformazione, cfr. il commento all’art. 48 cpv. 3 P-LPM; punto 2.1.2). I criteri più precisi proposti nel presente avamprogetto intendono chiarire l’uso delle indicazioni di provenienza. Tali indicazioni devono essere ben comprese dai consumatori affinché questi possano prenderle in considerazione nelle loro decisioni d’acquisto. Una possibile conseguenza della nuova regolamentazione è che a certi prodotti non potrà più essere attribuito un luogo di provenienza, a causa della dispersione del processo di produzione o di trasformazione in numerosi Paesi. Ciononostante in questi casi i consumatori saranno meglio informati se si rinuncia all’indicazione di provenienza che se si usa un’indicazione che rinvia per esempio unicamente al Paese in cui 15 prodotti esteri (cfr. l’esempio succitato) sono stati mescolati (per le spiegazioni dettagliate cfr. il commento all’art. 48 P-LPM; punto 2.1.2).

1.3.2 Altre forme di protezione (protezione ex ante)

Già oggi l’articolo 50 LPM offre ai settori economici la possibilità di precisare le condizioni generali secondo cui può essere usata un’indicazione di provenienza (qualificata) svizzera. Il Consiglio federale ha ricordato questa possibilità nel suo rapporto del 15 novembre 2006 (cfr. punto 1.1), ma ritiene che tale strumento non sia in sé sufficiente a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche. Da una parte, il numero dei settori economici che potrebbero fare uso di questo strumento rischia di essere esiguo e pertanto non sarebbero coperti tutti i rami. Dall’altra, è difficile ottenere un consenso all’interno di un singolo settore. Di conseguenza il Consiglio federale propone due misure supplementari, ossia l’istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti (con l’eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati19, dei vini20 nonché dei prodotti di silvicoltura e dei prodotti di silvicoltura trasformati21) e la possibilità di registrare marchi di garanzia o collettivi che si fondano su denominazioni d’origine o indicazioni geografiche registrate presso l’UFAG o l’IPI, su denominazioni vinicole protette a livello cantonale o su indicazioni di provenienza basate su un’ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 50 LPM.

Registro delle indicazioni geografiche per i prodotti

Il Consiglio federale ha valutato vantaggi e svantaggi della protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di un registro.

Per quanto riguarda gli svantaggi, l’istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti in virtù della LPM potrebbe in primo luogo creare una protezione a due velocità, ossia quella prevista dalla LPM, indipendente da qualsiasi registrazione, e quella basata sul registro delle indicazioni geografiche che in ultimo rischia di essere considerata la sola protezione valida. In secondo luogo, un’indicazione geografica registrata non è un marchio e pertanto non può beneficiare del sistema di Madrid, che permette al titolare di un marchio di evitare di depositare

19 Un registro per questi prodotti è già previsto dall’art. 16 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

20 I registri sui vini sono di competenza dei Cantoni.

21 Secondo l’art. 41a della legge sulle foreste riveduta.