Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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queste possano decidere le misure che intendono adottare. La collaborazione con le associazioni di categoria interessate e le rappresentanze svizzere all’estero è necessaria anche per quanto concerne più specificamente l’uso abusivo delle DOP e IGP. A tale proposito una disposizione volta a difendere in maniera più efficace le DOP e IGP a livello internazionale è stata elaborata nel quadro della Politica agraria 2011 (PA 2011). L’UFAG collaborerà strettamente con l’IPI, che è il centro di competenza della Confederazione nel settore della proprietà intellettuale26.
Già attualmente il Consiglio federale s’impegna a proteggere in modo specifico le indicazioni di provenienza in generale e la designazione «Svizzera» in particolare, nel quadro di accordi bilaterali aggiuntivi o di negoziati concernenti accordi economici di libero scambio. Questi sforzi, che rappresentano un’altra misura volta a migliorare la protezione all’estero, devono essere effettuati in modo sistematico e prioritario27.
1.6 Relazione tra i compiti e le risorse finanziarie
Il progetto di revisione legislativa crea dei compiti nuovi: l’istituzione di un registro sulle indicazioni geografiche per tutti i prodotti e la sua gestione (procedura di registrazione, procedura d’opposizione) e la verifica dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi ai sensi degli articoli 22a-c P-LPM. Questi nuovi compiti saranno assunti dall’IPI. Di conseguenza, il carico di lavoro e quello finanziario saranno assunti interamente dall’IPI, che è autonomo dal punto di vista finanziario. Non vi saranno pertanto ripercussioni a livello di personale e di finanze per la Confederazione.
Il deposito di marchi di garanzia e di marchi collettivi ai sensi degli articoli 21a segg. P-LPM sarà relativamente esiguo rispetto al numero totale di marchi individuali, di garanzia e collettivi depositati annualmente. L’aumento della mole di lavoro dell’IPI sarà perciò dovuto in larghissima misura all’istituzione e alla gestione del registro delle indicazioni geografiche.
La mole di lavoro supplementare potrà essere finanziata per mezzo di tasse e rientra nel mandato conferito all’IPI dall’articolo 2 capoverso 1 lettera b LIPI. Considerata l’importanza di una protezione efficace delle indicazioni geografiche a livello nazionale e internazionale, l’obiettivo della regolamentazione e gli sforzi necessari per raggiungerlo sono in un rapporto equilibrato.
1.7 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Indicazioni di provenienza e criteri volti a determinare la provenienza
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), l’indicazione «made in...» ha almeno potenzialmente effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, il che è vietato dall’articolo 28 del Trattato CE. Infatti, l’apposizione di una tale indicazione può indurre i consumatori
26 Per i particolari dell’introduzione dell’articolo 16b LAgr, cfr. FF 5892 seg.
27 Per spiegazioni dettagliate, cfr. sopra, punto 1.2.2.