Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Per quanto riguarda il sistema relativo al marchio di garanzia o marchio collettivo previsto nell’avamprogetto di revisione, il Consiglio federale ha scelto di basarlo su una denominazione d’origine, un’indicazione geografica già registrata, una denominazione vinicola protetta a livello cantonale o su un’ordinanza del Consiglio federale preesistente (cfr. sopra punto 1.3.2). Una variante potrebbe consistere nell’introdurre nella LPM una soluzione simile a quella prevista dal diritto comunitario o da quello tedesco, quest’ultimo ancora più vicino al nostro sistema. In linea di principio la registrazione come marchio di garanzia o marchio collettivo sarebbe permessa per tutte le indicazioni di provenienza, indipendentemente dall’iscrizione di quest’ultime in un registro ufficiale o da un disciplinamento legale preesistente. Il marchio permette al titolare di vietare a terzi l’uso nel commercio dell’indicazione di provenienza soltanto se tale uso non è conforme ai criteri definiti agli articoli 48 o 49 P-LPM (per la presentazione esaustiva della soluzione scelta dal Consiglio federale e della variante, cfr. il commento all’art. 22a P-LPM; punto 2.1.1).
Le altre soluzioni alternative esaminate e poi respinte sono in sintesi le seguenti:
– Criteri per la definizione del luogo di provenienza – ripresa dei criteri di San Gallo: i criteri di San Gallo (cfr. punto 1.1) si riferiscono a prodotti tradizionali e non possono essere ripresi tali e quali. Al giorno d’oggi la ricerca e lo sviluppo sono spesso decisivi per le caratteristiche di un prodotto e perciò devono essere prese in considerazione.
– Marchio di garanzia «Svizzera» di proprietà della Confederazione Svizzera: tale soluzione non tiene conto della necessità di disciplinare in modo coerente e globale la problematica della protezione delle indicazioni geografiche. Sarebbe necessario che un settore economico determinato, che desidera beneficiare del marchio «Svizzera», si accordasse su criteri comuni che sarebbero poi integrati nella regolamentazione del marchio. Tale soluzione sarebbe ridondante con la possibilità prevista dall’articolo 50 LPM. Un settore economico può concordare dei criteri comuni e chiedere al Consiglio federale di elaborare un’ordinanza in base alla quale l’organizzazione mantello del settore potrebbe ottenere un marchio di garanzia o un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22c P-LPM. Poiché la gestione del marchio di garanzia «Svizzera» e la difesa efficiente di tale marchio all’estero spetterebbe alla Confederazione, ciò rappresenterebbe un carico finanziario notevole per quest’ultima.
– Registro delle indicazioni geografiche unicamente per la designazione «Svizzera»: questa soluzione non tiene conto della necessità di disciplinare in modo coerente e globale la problematica della protezione delle indicazioni geografiche.
1.5 Applicazione del diritto
1.5.1 In Svizzera
Attualmente l’IPI avverte le aziende che usano abusivamente la designazione «Svizzera», la croce svizzera e gli stemmi ufficiali della Confederazione, rammentando loro che le violazioni della LPM e della LPAP sono considerate reati. In avvenire l’IPI intende essere ancora più attivo in Svizzera avvertendo in maniera coerente le