Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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imprese incriminate: rafforzerà l’avvertimento fissando alle imprese in questione un termine per prendere posizione e comminando loro l’avvio di un procedimento giudiziario. La LPM rivista attribuisce all’IPI la competenza di sporgere querela per tutti i reati (e non solo quelli commessi per mestiere) e di far valere i diritti di una parte nel corso di un procedimento (cfr. art. 64 P-LPM; punto 2.1.2). In caso di violazioni lievi, l’IPI si limiterà in generale a sporgere denuncia. Se invece lo richiedono gli interessi della Confederazione, in particolare in caso di violazioni gravi, esso interverrà come parte nel procedimento. Spetta tuttavia alle parti lese (per esempio i produttori concorrenti) sporgere denuncia e ai Cantoni intentare un’azione penale in caso di reati perseguibili d’ufficio (reati commessi per mestiere). Anche la LPSP contiene una disposizione specifica che affida all’IPI la competenza di denunciare penalmente le violazioni concernenti gli stemmi ufficiali della Confederazione e di far valere i diritti di parte nel corso di un procedimento (cfr. art. 25 P-LPSP; punto 2.2). Se lo esigono gli interessi della Confederazione, l'IPI interverrà come parte nel procedimento. Spetta tuttavia sempre ai Cantoni perseguire d’ufficio le violazioni della LPSP.

Sul piano civile, la revisione della LPM prevede l’inversione dell’onere della prova, una misura procedurale volta anch’essa a migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza (cfr. art. 51a P-LPM ; punto 2.1.2). La revisione della LPSP introduce la possibilità da parte dell’ente pubblico interessato d’intentare un’azione civile per difendere gli stemmi ufficiali e altri segni pubblici. Per gli stemmi e gli altri segni pubblici della Confederazione, l’IPI ha facoltà di agire in nome della Confederazione.

1.5.2 All’estero

Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche all’estero, la revisione della LPM prevede l’istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti, con l’eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di silvicoltura e dei prodotti di silvicoltura trasformati (cfr. art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3). La revisione della LPM prevede inoltre che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole protette dai Cantoni e le indicazioni di provenienza oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale, possono essere registrate come marchi di garanzia o marchi collettivi (cfr. art. 22a-c P-LPM; punto 2.1.1). Un titolo di protezione sarà quindi concesso al titolare di un marchio e ciò faciliterà l’ottenimento e l’attuazione della protezione all’estero. Infatti, in molti Paesi esteri il fatto di presentare un estratto del registro delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche oppure un altro titolo di protezione del Paese d’origine rende più facile l’ottenimento e l’attuazione della protezione.

In stretta collaborazione con la Direzione politica e le rappresentanze all’estero del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il Segretariato di Stato dell’economia (seco), l’IPI intensificherà inoltre la sorveglianza delle registrazioni dei marchi nei Paesi più interessati dal fenomeno degli abusi. Nei casi gravi di abuso l’IPI scriverà – direttamente o tramite le ambasciate svizzere – alle imprese incriminate intimando loro di rinunciare all’utilizzazione della designazione «Svizzera» o della croce svizzera oppure alla registrazione del marchio contenente tali segni. Per consolidare la protezione della croce svizzera, l’IPI interverrà in particolare presso le imprese estere incriminate in virtù dell'articolo 6terCPrI. Infine informerà anche in futuro le associazioni di categoria svizzere interessate dalla violazione, affinché