Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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la sua domanda di registrazione presso ciascun ufficio nazionale estero22. Infine, la procedura di registrazione di un’indicazione geografica è potenzialmente complicata e costosa.
Il Consiglio federale ha esaminato questi tre svantaggi. Ritiene innanzitutto che non dovrebbe realizzarsi una protezione a due velocità. Se l’indicazione geografica figura nel registro, è sufficiente che l’utilizzatore faccia riferimento al registro per dimostrare che l’indicazione esiste (protezione ex ante); se l’indicazione geografica non è iscritta nel registro, l’utilizzatore deve dimostrare, in caso di controversia, che l’indicazione esiste (protezione ex post). Quest’ultima situazione è prevista già attualmente e non è problematica. In tal modo la LPM resterà una «rete di protezione» utile per impedire l’uso non pertinente delle indicazioni geografiche non registrate. Inoltre, la possibilità di usare le indicazioni geografiche registrate come marchi di garanzia e marchi collettivi (cfr. art. 22a P-LPM; punto 2.1.1) permette di evitare gli inconvenienti legati all’impossibilità di usare il sistema di Madrid. Infine, le spese legate alla procedura di registrazione di un’indicazione geografica (protezione ex ante) saranno controbilanciate dai risparmi ottenuti con l’attuazione di una protezione efficace. Inoltre le spese non saranno assunte dalla Confederazione, bensì andranno interamente a carico dell’IPI che è finanziariamente autonomo. Il carico di lavoro supplementare per l’IPI potrà essere finanziato per mezzo di tasse (cfr. punto 1.6).
L’istituzione di un registro delle indicazioni geografiche comporta diversi vantaggi. Essa permette di fissare una protezione ex ante e di porre fine all’imprevedibilità e all’incertezza giuridica in relazione all’oggetto della protezione. Infatti la protezione ex post prevista dalla LPM si applica solo in caso di controversia. L’istituzione di un registro delle indicazioni geografiche sarebbe inoltre utile per i produttori che disporrebbero così di un quadro giuridico che permetterebbe loro di riunirsi dietro un prodotto. La pubblicità legata alla registrazione dell’indicazione geografica permette anche di migliorare la protezione dell’indicazione. La protezione ex ante ha soprattutto il grande vantaggio di favorire l’ottenimento della protezione all’estero e l’applicazione efficace di quest’ultima. Essa permetterebbe inoltre alla Svizzera di rafforzare la sua posizione sul piano internazionale, in particolare nel quadro delle trattative in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) nell’ambito delle quali si considera l’opportunità di sviluppare un registro multilaterale con la lista delle indicazioni geografiche dei Paesi membri. L’esistenza di un registro svizzero delle indicazioni geografiche rafforzerà la credibilità della Svizzera nel quadro di tali trattative. In tal senso, la creazione di un registro risponde alle preoccupazioni espresse nelle interpellanze 04.3350 Germanier e 04.3257 Epiney («OMC. Protezione delle indicazioni geografiche»), rispettivamente del 7 maggio 2004 e del 16 giugno 2005, che chiedevano alla Svizzera d’impegnarsi, nel quadro delle trattative in seno all’OMC, per l’istituzione di un registro multilaterale, nell’interesse dell’insieme degli utilizzatori delle indicazioni d’origine. L’istituzione di un registro delle indicazioni geografiche sarà anche un aiuto utile, o nel caso di certi Stati necessario, in vista di futuri negoziati relativi a trattati bilaterali o accordi di libero scambio concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. Essa permetterà di rendere più credibile la lista delle indicazioni geografiche che figurano negli accordi oggetto dei negoziati. D’altra parte con la diffusione delle indicazioni geografiche in
22 Per spiegazioni più dettagliate in merito al sistema di Madrid, cfr. qui appresso «Marchio di garanzia e marchio collettivo».