Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Per gli scambi tra la Comunità europea e gli Stati terzi, la provenienza è definita agli articoli 23 e 24 del Regolamento 2913/9233 che istituisce un codice doganale comunitario: sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese; se alla produzione di una merce hanno contribuito due o più Paesi, essa è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Il Regolamento 2454/9334 enumera le lavorazioni o le trasformazioni sufficienti a conferire il carattere originario.
Nelle legislazioni degli Stati membri vi sono delle differenze in merito al marchio d’origine. Il diritto tedesco non contiene regole precise per la definizione della provenienza. Nella prassi la definizione avviene soprattutto in base al criterio dell’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» del codice doganale comunitario. Secondo la giurisprudenza tedesca se alcune parti del prodotto sono state fabbricate all’estero, l’indicazione «made in Germany» può essere apposta su un prodotto, se le prestazioni che caratterizzano il prodotto e l’immagine commerciale per quanto riguarda la sua qualità sono state fornite in Germania. In Francia un’indicazione d’origine può essere apposta su un prodotto se l’informazione così fornita è esatta. Il luogo di provenienza è stabilito in base ai criteri definiti nel codice doganale comunitario. Il concetto di «lavorazione sostanziale» è stato interpretato dalla giurisprudenza francese. Il Tribunal d’instance di Metz ha per esempio giudicato che un fabbricante che aveva usato l’indicazione «made in France» per scarpe assemblate in Portogallo non aveva commesso reato, poiché soltanto dall’11 al 13 per cento dei costi di fabbricazione erano stati realizzati in Portogallo e l’operazione dell’assemblaggio non rappresentava un valore sufficiente per assegnare un’altra indicazione d’origine. Già da decenni l’Italia dispone di disposizioni volte a impedire direttamente l’uso di indicazioni geografiche o d’origine oppure di altri elementi che indichino o suggeriscano che il prodotto proviene da un luogo che non corrisponde al vero luogo d’origine. Sono contemplate sia l’indicazione «falsa» sia quella «ingannevole»: la prima consiste nell’indicazione «made in Italy» su un prodotto la cui ultima trasformazione sostanziale – secondo l’espressione ripresa dal codice doganale comunitario – non è stata effettuata in Italia; la seconda nell’uso di segni, figure, o quant’altro – compresa la bandiera italiana - possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana35. Il luogo di provenienza è stabilito in base ai criteri del codice doganale comunitario36. Se le materie prime e certe materie semilavorate provengono dall’estero e la trasformazione o la lavorazione sostanziale ha luogo in Italia, l’indicazione «made in Italy» può essere apposta sul prodotto. La situazione è problematica nel caso in cui il «valore aggiunto» in Italia si limita al design o allo sviluppo del prodotto, ma la produzione si è svolta interamente all’estero. In tal caso l’indicazione «made in Italy» è illecita. Per l’indicazione «Italian design», invece, non esiste ancora una giurisprudenza consoli-
33 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1 [modificato]).
34 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11 ottobre 1993, pag. 1).
35 Art. 4 cpv. 49 della legge finanziaria 2004 (350/2003), modificata recentemente dalla legge finanziaria 2007.
36 Cfr. art. art. 4 delle legge 350/2003.