Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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data in Italia. Come esempio si può tuttavia segnalare una decisione recente della Corte di Cassazione37 che ha ritenuto legittimo apporre l’indicazione «Italian design» su prodotti fabbricati materialmente all’estero.
Alla luce del diritto comunitario, i criteri stabiliti agli articoli 48 capoversi 2 e 3 P-LPM per la protezione della designazione «Svizzera» sono un mezzo necessario per proteggere la proprietà industriale e preservare il principio della lealtà negli scambi commerciali, sia per i consumatori sia per la concorrenza tra le imprese, nonostante eventuali restrizioni nella circolazione delle merci. Solo una definizione chiara delle condizioni d’uso della designazione «Svizzera» è in grado di conferire a quest’ultima il valore legato a tale provenienza. Inoltre l’avamprogetto di revisione della LPM s’ispira ai criteri iscritti nelle regolamentazioni nazionali dei Paesi membri dell’UE. L’articolo 48 capoverso 3 lettera c P-LPM prevede per i prodotti industriali un criterio analogo a quello contenuto nel Regolamento (CEE) 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario e che è applicato nella prassi da numerosi Paesi membri. La nozione di «lavorazione sostanziale» statuita in tale Regolamento dev’essere interpretata dalle autorità giudiziarie degli Stati membri che vi fanno riferimento. L’avamprogetto di revisione della LPM ha il vantaggio di essere più preciso, poiché definisce già esplicitamente che il luogo di provenienza è il luogo ove si è svolta l’attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali (art. 48 cpv. 3 lett. c P-LPM). Il criterio della percentuale dei costi non è ignorato dagli altri Stati, anzi è regolarmente preso in considerazione dalle loro autorità esecutive (cfr. sopra l’esempio della Francia). Il criterio del 60 percento dei costi previsto dall’avamprogetto di revisione della LPM (art. 48 cpv. 2 P-LPM) permette di statuire nella legge una condizione generale minima applicabile a tutte le categorie di prodotti. Costituisce inoltre un criterio preciso sul quale le autorità potranno in particolare basare le loro decisioni nelle controversie concernenti denominazioni quali «Swiss design» o «Swiss research» (per spiegazioni dettagliate cfr. il commento all’art. 48 P-LPM ; punto 2.1.2).
Infine, i criteri previsti all’articolo 48 P-LPM rispettano il principio della proporzionalità38 e sono di conseguenza conformi al diritto comunitario. Come sottolineato sopra con l’esempio della Francia, i Paesi membri dell’UE interpretano o completano la nozione di «lavorazione sostanziale» basandosi sui costi realizzati nel Paese di provenienza. Si può inoltre constatare che il criterio di una determinata percentuale dei costi, ossia al minimo il 50 per cento, viene spesso già applicato. Nell’accordo complementare del 1972 concernente i prodotti orologieri concluso tra la Svizzera e la Comunità europea, si ribadisce che i pezzi costitutivi del movimento devono essere di fabbricazione svizzera per almeno il 50 per cento del loro valore, senza i costi del montaggio39. Per tutti i prodotti in generale la prassi svizzera si basa da numerosi anni sul criterio del 50 per cento dei costi, che comprendono i costi di fabbricazione, ma non quelli relativi alla ricerca e allo sviluppo. Il criterio del 60 per cento, proposto nell’articolo 48 capoverso 2 P-LPM, rispetta anche il principio della proporzionalità. È certamente più elevato rispetto al 50 per cento, ma la base di calcolo è più estesa: oltre che dei costi di fabbricazione veri e propri, si può infatti
37 Decisione della Corte di cassazione n. 8684 del 1° marzo 2007.
38 Per la nozione, cfr. sopra le spiegazioni degli art. 28 e 30 del Trattato CE e il punto 5.2.2 sull’Accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e l’Unione europea.
39 Per i dettagli cfr. il punto 5.2.3.