Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
tenere conto anche dei costi relativi alla ricerca e allo sviluppo40. Infine, la prassi degli Stati membri dell’UE tesa a definire la provenienza di un prodotto persegue un obiettivo generale ben determinato, ossia quella di evitare che un’indicazione di provenienza sia utilizzata in modo non pertinente o ingannevole per i consumatori o, più in generale, per le cerchie interessate. L’articolo 48 P-LPM tiene conto di quest’obiettivo, poiché il suo capoverso 5 dà la possibilità a un produttore che non soddisfa le condizioni dell’articolo 48 capoversi 2 e 3 P-LPM di dimostrare che l’indicazione di provenienza che usa corrisponde all’accezione delle cerchie interessate (cfr. il commento all’art. 48 cpv. 5 P-LPM; punto 2.1.2).
Registro delle indicazioni geografiche per i prodotti
I paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo sottostanno al Regolamento 510/200641, che prevede la protezione mediante registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, e ai pertinenti regolamenti concernenti le bevande alcoliche. Il registro delle DOP e delle IGP è gestito dalla Commissione europea. Oltre alle disposizioni dei regolamenti summenzionati, alcuni Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale un sistema specifico di protezione di tali indicazioni. Tali sistemi si limitano però ai prodotti agricoli e alimentari nonché alle bevande alcoliche.
Con lo sviluppo del diritto in materia di indicazioni geografiche nel mondo, un numero sempre maggiore di Paesi introduce tuttavia dei sistemi di registrazione di tali indicazioni per tutti i prodotti (per esempio l’India, il Messico ecc.). La protezione delle indicazioni mediante registrazione (protezione ex ante) sta diventando un metodo riconosciuto a livello internazionale per proteggere efficacemente tali indicazioni (cfr. anche punto 1.3.2).
Marchio di garanzia e marchio collettivo
L’articolo 64 capoverso 2 del Regolamento n. 40/9442 permette la registrazione di marchi collettivi che si basano su segni o indicazioni atti a servire, nel commercio, a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Il marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo di utilizzare tali segni o indicazioni nel commercio, purché l’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. L’articolo 15 capoverso 2 della Direttiva n. 89/10443 prevede una regolamentazione analoga e offre agli Stati membri una cornice per introdurre tale strumento anche nei propri sistemi giuridici. Alcuni Stati hanno fatto uso di questa possibilità. Il paragrafo 99 della legge tedesca sui marchi44, ad esempio, prevede che un marchio collettivo può fondarsi esclusivamente su segni o indicazioni che possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Esso precisa tuttavia che il titolare del marchio non può vietare a un terzo l’uso di tali
40 Cfr. punto 1.1.
41 Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31 marzo 2006, pag. 12).
42 Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1 [modificato]).
43 Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU : 40 dell’11 febbraio 1989, pag. 1).
44 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz).