Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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segni o indicazioni se esso non è contrario alle condizioni per l’uso lecito delle indicazioni di provenienza. L'articolo 11 del Codice italiano della proprietà industriale45, che prevede una regolamentazione simile, introduce una condizione supplementare alla registrazione di un marchio collettivo basato su un’indicazione di provenienza. L’articolo precisa che l’ufficio nazionale italiano può rifiutare la registrazione nel caso in cui i marchi richiesti possono creare situazioni di ingiustificato privilegio del titolare o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione geografica in questione. Come misura supplementare il 30 maggio 2005 la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge volto a creare un marchio «Made in Italy», che dev’essere ancora discusso in Senato46. Il titolare del marchio sarà lo Stato italiano e la condizione d’uso principale riguarderà il processo di fabbricazione, che dovrà svolgersi interamente in Italia. Il progetto di legge prevede che i ministeri competenti definiscano in modo più dettagliato le modalità per l’uso del marchio in un decreto futuro. Nel Principato del Liechtenstein è stato registrato un marchio composto dal nome del Principato e da cinque simboli rappresentanti una corona. Il titolare del marchio è la Fondazione Image Liechtenstein. Essa può autorizzare l’uso del marchio alle imprese che soddisfano le condizioni per l’uso. L’impresa che intende usare il marchio deve avere sede nel Liechtenstein, indicare come intende usare il marchio e rendere conto alla Fondazione degli usi futuri che intende farne47.

L’avamprogetto di revisione della LPM tiene conto dei rischi potenziali che comporta un sistema di marchio che permette la registrazione della sola indicazione di provenienza. Analogamente al diritto italiano, tiene conto del fatto che sono necessarie delle cautele. Infatti, esso prevede un sistema di marchio di garanzia o marchio collettivo basato su una denominazione d’origine o un’indicazione geografica già registrata, su una denominazione vinicola protetta a livello cantonale (o una denominazione vinicola estera basata sull’art. 63 LAgr) o su una regolamentazione legale già esistente (ordinanza del Consiglio federale o regolamentazione estera equivalente). Il Consiglio federale ha optato per questa soluzione per garantire la rappresentatività del gruppo che deposita il marchio di garanzia o il marchio collettivo e per assicurare che i criteri per l’uso fissati nella regolamentazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo corrispondano ai criteri effettivamente definiti dagli utilizzatori (per le spiegazioni dettagliate cfr. il commento all’art. 22a P-LPM; punto 2.1.1). L’avamprogetto di revisione della LPM riprende ciononostante l’elemento fondamentale alla base della regolamentazione comunitaria e, in modo ancora più lampante, delle legislazioni tedesca e italiana: il marchio collettivo costituito da un’indicazione di provenienza non costituisce uno strumento giuridico che permette al titolare di monopolizzare tale indicazione nel commercio. Il marchio permette unicamente al titolare di vietare a un terzo l’uso dell’indicazione di provenienza, se tale uso non è conforme ai criteri per l’uso effettivamente definiti dagli utilizzatori. Secondo l’avamprogetto di revisione della LPM tali criteri sono iscritti nell’elenco degli obblighi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica registrata, nella legislazione cantonale fondata sull’articolo 63 LAgr (o di una regolamentazione estera delle denominazioni vinicole basata sull’art. 63 LAgr) oppure nella

45 Codice della Proprietà industriale (CPI).

46 Progetto n. 1402 del 18 luglio 2006.

47 Sui motivi che hanno spinto il Consiglio federale a scartare la soluzione del marchio di garanzia «Svizzera» di proprietà della Confederazione, cfr. punto 1.4.