Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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regolamentazione legale già esistente (ordinanza del Consiglio federale o regolamentazione estera equivalente).

Bandiera nazionale

La bandiera europea è protetta dalla CPrI. Non vi sono strumenti del diritto comunitario destinati a proteggere gli emblemi nazionali. In virtù del principio di territorialità, ogni Stato redige le proprie regole relative alle indicazioni di provenienza e agli stemmi, nel rispetto dei trattati internazionali (cfr. punto 1.1). A livello internazionale l’articolo 6terCPrI obbliga tutti gli Stati membri a rifiutare l’iscrizione e vietare l’uso di stemmi, bandiere o altri emblemi nazionali come marchi di prodotti, se manca un’autorizzazione. Spetta ai singoli Stati membri decidere come applicare tali obblighi. Molti Paesi prevedono soltanto delle regole generali nel diritto in materia di concorrenza o di tutela dei consumatori oppure nel diritto penale, tese a garantire una protezione minima (Belgio, Francia, Irlanda, Italia). Altri hanno invece emanato leggi specifiche (Liechtenstein, Lussemburgo) o anche soltanto singole regole particolari (Germania). Conformemente al diritto tedesco, ad esempio, l’uso illecito degli stemmi svizzeri è considerato come infrazione punita con una multa.

La protezione garantita dalla CPrI non contempla soltanto i segni identici agli emblemi bensì anche le imitazioni. Non è tuttavia considerata un’imitazione qualsiasi rappresentazione che assomigli a un emblema o a un elemento di detto emblema. Soltanto le imitazioni dal punto di vista araldico sono infatti contemplati dal divieto d’imitazione dell’articolo 6terCPrI. Esigue modifiche delle dimensioni o delle forme di rappresentazione sono quindi sufficienti per eludere il divieto d’imitazione. In definitiva la protezione garantita dalla CPrI dipende dall’interpretazione dell’espressione «imitazione dal punto di vista araldico» nei singoli Stati membri. Il diritto svizzero non vieta soltanto la registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì anche la registrazione di «segni che possono essere confusi» (cfr. punto 1.2.3). In un marchio che contiene un emblema non basta quindi rinunciare allo stemma se allo stesso tempo sono ripresi gli altri elementi caratteristici dell’emblema.

La CPrI e singoli Stati europei distinguono dal punto di vista terminologico tra stemmi e bandiere. La legge sugli stemmi austriaca e quella del Liechtenstein distinguono ad esempio tra stemmi e bandiere e ne riservano l’uso alle autorità e ai loro enti. Nel Liechtenstein vi è tuttavia la possibilità dell’uso dello stemma da parte di privati, se questi ultimi dispongono di una corrispondente autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se vi sono motivi importanti nell’interesse del Paese e se è garantito che lo stemma nazionale è usato con rispetto. Nel diritto svizzero manca la distinzione tra stemmi e bandiere, poiché la Svizzera è l’unico Paese ad usare lo stesso simbolo – una croce bianca su sfondo rosso – per gli stemmi e la bandiera. Il diritto vigente parla di «stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni o bandiere rappresentanti tali stemmi», senza tuttavia distinguere i due termini. L’avamprogetto di revisione della LPSP distingue tra bandiera e stemma. L’uso della bandiera svizzera è consentito ai privati a certe condizioni, mentre l’uso degli stemmi è riservato esclusivamente alla Confederazione.

Occorre infine sottolineare che tutti gli Stati membri dell’Unione europea fanno parte della Convenzione di Ginevra e devono quindi attenersi al divieto, ivi statuito,