Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

di usare gli stemmi della Confederazione Svizzera e tutti i segni che ne costituiscono un’imitazione (croce svizzera).

1.8 Altri punti della revisione

L’avamprogetto di revisione contiene anche diverse modifiche secondarie della LPM che non sono direttamente legate alla problematica dell’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera, ma a cui è necessario procedere per diverse ragioni (cfr. punto 2.1.4): semplificazione amministrativa (cfr. art. 9 cpv. 1 P-LPM); riduzione dei problemi pratici che possono sorgere in caso di modifica dell’ammontare delle tasse (cfr. art. 10 cpv. 3 P-LPM); modifica in prospettiva dell’evoluzione delle comunicazioni elettroniche (cfr. art. 17a cpv. 1 P-LPM); modifica volta a garantire che tutte le decisioni delle autorità cantonali, in particolare quelle concernenti la problematica trattata, siano trasmesse all’IPI (cfr. art. 54 P-LPM); semplici adattamenti formali (terminologia) di diverse disposizioni della LPM che si riferiscono alle nozioni d’importazione, d’esportazione e di transito, in seguito all’entrata in vigore della nuova legge sulle dogane48 (art. 13 cpv. 2 lett. d e 2bis; art. 70 cpv. 1; art. 71 cpv. 1; art. 72 cpv. 1 P-LPM).

1.9 Interventi parlamentari

Il Consiglio federale ha risposto ai postulati 06.3056 Hutter («Protezione del marchio Svizzera») del 16 marzo 2006 e 06.3174 Fetz («Tutela del marchio Made in Switzerland») del 24 marzo 2006 nel suo rapporto del 15 novembre 2006 intitolato «Protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera».

2 Commento

2.1 Capitolo 1: legge sulla protezione dei marchi

2.1.1 Marchio di garanzia e marchio collettivo

Art. 21 cpv. 2bis(nuovo)

Secondo l’attuale articolo 21 capoverso 2 LPM, il titolare del marchio di garanzia non può usarlo per i propri prodotti e servizi. Lo stesso vale per tutte le aziende connesse strettamente al titolare sul piano economico. Questo divieto intende impedire al titolare di controllare egli stesso o per mezzo delle aziende che gli sono strettamente connesse l’uso del marchio. Il gruppo richiedente che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 16 LAgr o dell’articolo 50a P-LPM, può ottenere la registrazione di un marchio secondo l’articolo 22a P-LPM. Tale gruppo è composto dagli utilizzatori della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica (produttori, fabbricanti della zona geografica in questione). L’articolo 21 capoverso 2bisP-LPM prevede

48 Cfr. la nuova terminologia impiegata all’art. 6 della legge sulle dogane (RS 631.0).