Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
quindi un’eccezione che permette agli utilizzatori – evidentemente legati al gruppo titolare del marchio – che soddisfano le condizioni dell’elenco degli obblighi di utilizzare il marchio di garanzia registrato secondo l’articolo 22a P-LPM. Il controllo dell’uso è tuttavia sempre garantito poiché la denominazione d’origine o l’indicazione geografica è già oggetto di un controllo indipendente (cfr. il commento all’art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3).
Di conseguenza tutte le persone che soddisfano le condizioni dell’elenco degli obblighi possono usare il marchio di garanzia e il marchio collettivo di cui all’articolo 22a P-LPM e per tale tipo di marchio non è necessaria alcuna autorizzazione esplicita (cfr. art. 21 cpv. 3 LPM) da parte del titolare.
Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo per una denominazione
d’origine controllata o un’indicazione geografica protetta (nuovo)
Una denominazione d’origine (esempio: Gruyère) o un’indicazione geografica (esempio: Saucisson vaudois) non possiede di per sé un carattere distintivo e dev’essere a libera disposizione di tutti. Le cerchie interessate la interpretano come riferimento al territorio geografico e non come rinvio a una determinata impresa. Il gruppo richiedente che intende depositare un marchio ha la possibilità di scegliere. Può depositare la denominazione d’origine o l’indicazione geografica a titolo di marchio verbale (per esempio il segno «Gruyère»). Poiché tale segno deve essere a libera disposizione e non ha carattere distintivo, il gruppo richiedente può depositare soltanto un marchio di garanzia o un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 P-LPM. Oppure può depositare un marchio che presenta un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Il marchio sarà allora composto ad esempio dalla denominazione d’origine o dall’indicazione geografica e da un logo (per esempio un segno composto dalla parola «Gruyère» e da una rappresentazione grafica). Grazie al logo, il segno nel suo insieme ha un carattere distintivo e soddisfa le condizioni dell’articolo 2 lettera a LPM e può di conseguenza essere registrato. Se il gruppo richiedente sceglie la prima variante deve tenere conto delle cautele specifiche che regolamentano questo tipo di marchio (cfr. i commenti seguenti e il commento all’articolo 23 cpv. 3bisP-LPM). Solo il gruppo richiedente può ottenere la registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo di cui all’articolo 22a P-LPM. La domanda di registrazione depositata da un terzo sarà di conseguenza rifiutata d’ufficio dall’IPI.
In virtù dell’articolo 22a capoverso 2 P-LPM, il titolare di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 P-LPM non può esercitare tutti i diritti derivanti dall’articolo 13 LPM (diritti esclusivi del titolare). Può soltanto far valere i propri diritti nei confronti di chi usa il marchio senza soddisfare l’elenco degli obblighi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica oggetto del marchio. In tale contesto può avvalersi delle vie di diritto previste agli articoli 52 segg. e 61 segg. LPM. La nozione di «prodotti identici o paragonabili», inserita nell’articolo 22a capoverso 2 P-LPM, si trova anche all’articolo 50a capoverso 5 P-LPM (cfr. commento all’art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3).
Il titolare di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a P-LPM può opporsi contro un marchio posteriore, registrato per prodotti identici