Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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o paragonabili, che contiene la denominazione di origine controllata o l’indicazione geografica protetta o un segno simile (cfr. commento all’art. 31 cpv. 1terP-LPM).

Variante :

Il Consiglio federale ha scelto di basare il sistema relativo al marchio di garanzia o al marchio collettivo ai sensi dell’articolo 22a P-LPM su una denominazione d’origine o un’indicazione geografica già registrata. Una variante potrebbe consistere nell’introdurre nella LPM una soluzione simile a quella prevista dal diritto comunitario o dal diritto tedesco. In linea di massima, la registrazione come marchio di garanzia o marchio collettivo sarebbe permessa per tutte le indicazioni di provenienza, indipendentemente dall’iscrizione di quest’ultime in un registro ufficiale. Sulla base del marchio, il titolare potrebbe impedire a terzi di usare l’indicazione di provenienza nel commercio soltanto se l’uso non è conforme ai criteri definiti agli articoli 48 o 49 P-LPM.

L'articolo 22a P-LPM corrispondente a questa variante avrebbe il seguente tenore:

Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo basati su un’indicazione di provenienza

1In deroga all’articolo 2 lettera a, possono costituire dei marchi di

garanzia o dei marchi collettivi le indicazioni che possono servire,

nel commercio, a definire la provenienza geografica dei prodotti o

dei servizi.

2Detti marchi permettono al titolare di vietare a un terzo di usare

tali indicazioni nel commercio, se l’uso non è conforme agli articoli

48 e 49.

Argomenti a favore di questa variante:

– L’iscrizione preliminare in un registro ufficiale non è necessaria. Un’indicazione di provenienza può essere direttamente oggetto di una domanda di registrazione come marchio di garanzia o marchio collettivo. In tal modo la procedura di registrazione sarebbe molto meno complicata di quella proposta dal Consiglio federale.

– Per la stessa ragione, la procedura di registrazione del marchio è più rapida, rispetto a quella della soluzione proposta dal Consiglio federale. Il vantaggio principale è che le imprese di uno stesso settore possono così ottenere più rapidamente in Svizzera un marchio basato su un’indicazione di provenienza (per esempio, «Svizzera», «Ginevra» ecc.) e depositare all’estero dei marchi basati su queste indicazioni.

Argomenti contro:

– La variante non permette di garantire la rappresentatività del gruppo che deposita il marchio di garanzia o il marchio collettivo. Infatti, per essere legittimate a depositare il marchio, è sufficiente che alcune imprese dello stesso settore con interessi comuni si uniscano. Otterrebbero così la registrazione e potrebbero opporsi a qualsiasi altro deposito dello stesso marchio. La soluzione del Consiglio federale garantisce invece la rappresentatività del gruppo.